Versioni
Testo in vigore dal 23 novembre 1986
Art. 75.
(Capacita' processuale).
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero
esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non
possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o
autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le
rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche,
stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36
e seguenti del codice civile.
((46))
----------------
AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in
G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non
prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice,
del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un
curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".