Testo in vigore dal 13 luglio 2000
Art. 782.
(Forma della donazione).
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di
nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se
non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al
donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il
donatario possono revocare la loro dichiarazione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA
DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)).((123))
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AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno
2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge".