Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 789

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 789. 
         (Progetto di divisione e contestazioni su di esso). 
 
  Il giudice istruttore  predispone  un  progetto  di  divisione  che
deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di  discussione
del progetto,  ordinando  la  comparizione  dei  condividenti  e  dei
creditori intervenuti. 
 
  Il decreto e' comunicato alle parti. 
 
  Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con  ordinanza
non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti  provvede
a norma dell'articolo 187. 
 
  In  ogni  caso  il  giudice  istruttore  da'   con   ordinanza   le
disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti. 
 
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