Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 789.
(Progetto di divisione e contestazioni su di esso).
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che
deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione
del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei
creditori intervenuti.
Il decreto e' comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza
non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede
a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le
disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.