Art. 92.
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).
Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo
precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso
delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere
di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita'
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero. (144) ((156))
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
verbale di conciliazione.
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23
febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
di entrata in vigore.".
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 13, comma
2) che la presente modifica si applica ai procedimenti introdotti a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n.
77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del
codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in
cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni".