Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 197

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 197. 
 
(Processi di primo grado nei quali non e'  avvenuta  la  comparizione
                            delle parti). 
 
  Nei processi di primo grado rispetto ai quali  nel  giorno  in  cui
entra in  vigore  il  codice  non  sono  scaduti  i  termini  fissati
nell'atto di  citazione  per  la  comparizione  delle  parti,  queste
debbono costituirsi in cancelleria nei  termini  stessi,  depositando
gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice  e  inoltre  la
carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38.  Se  la  scadenza
del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del  codice  o
non restano alle parti  almeno  dieci  giorni  per  la  costituzione,
questa deve farsi nel termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in
vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce  in  termine
il processo si estingue. 
 
  Entro un mese dalla scadenza del termine  di  comparizione  fissato
nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma  precedente,  le
parti debbono inoltre  integrare  con  comparsa  le  loro  deduzioni,
indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli
articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza  di
tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del
giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo  172
del codice. 
 
  Se il termine fissato nell'atto di citazione e' scaduto  prima  del
giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti  si  siano
costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di  citazione
nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore  del
codice. 
 
 
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