Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 8

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                               Art. 8. 
 
                       (Revisione dell'albo). 
 
  L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni  biennio  dal  comitato
previsto nell'articolo 5. 
 
  Il  primo  presidente  della  corte  d'appello  invita  i  consigli
provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e  quindi  il
comitato procede alla  revisione,  iscrivendo  i  nuovi  proposti  ed
eliminando gli iscritti  per  i  quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei
requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento
a esercitare l'ufficio. 
 
 
Top