Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 8. (Revisione dell'albo). L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5. Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.