Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 84. (Svolgimento delle udienze). Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.