Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 84

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 84. 
 
                    (Svolgimento delle udienze). 
 
  Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. 
 
  Per ciascuna causa sono ammessi  davanti  al  giudice  i  difensori
delle parti e le parti stesse. Queste debbono  assistere  all'udienza
in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio
difensore, l'autorizzazione ad interloquire. 
 
  Le parti e i loro difensori non possono dettare le  loro  deduzioni
nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice. 
 
 
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