L'esperto risponde alla domanda:
Alla gara del 27/7/2017 l’immobile pignorato è stato aggiudicato all’unico offerente; era fissato un termine di 120 giorni per versare il prezzo.
L’aggiudicatario chiede di poter versare il prezzo oltre il termine finale del 24/11/2017 perché, a causa di ritardi nell’erogazione del finanziamento, ancora non ha la disponibilità della somma (ma assicura che la stessa sarà versata entro l’1/12/2017).
È possibile far presente al giudice dell’esecuzione la peculiarità del caso (ritardo di appena una settimana; mancanza di altri offerenti che possano lamentarsi) e ottenere, di conseguenza, l’autorizzazione ad un versamento posticipato?
Secondo la giurisprudenza, il termine per versare il prezzo è assolutamente improrogabile: «In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l'intero sviluppo della vendita forzata – l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.» (Cass. 29/5/2015, n. 11171; analogamente, Cass., Sez. Un., 12/1/2010, n. 262).
L’improrogabilità del termine vale anche in caso di unico offerente: infatti, come si evince dalla citata sentenza, l’immutabilità delle condizioni di vendita costituisce garanzia di regolarità della gara, dato che altri interessati potrebbero essersi determinati a non partecipare proprio in considerazione del termine originariamente fissato; oltre alla lesione dell’affidamento di tali soggetti – che, come l’esecutato, potrebbero impugnare il provvedimento di proroga con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. – si deve poi considerare il grave danno che un’eventuale proroga arrecherebbe alla trasparenza delle vendite giudiziarie dell’ufficio giudiziario.
Peraltro, nel caso di specie il termine di 120 giorni è il massimo termine di legge per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario.
Per le suesposte ragioni, è dunque sconsigliabile sottoporre al giudice dell’esecuzione la richiesta anche se con le forme del ricorso ex art. 591-ter c.p.c.
Tuttavia, è opportuno riportare un (isolato) precedente di legittimità secondo cui il termine per versare il residuo prezzo resta sospeso nel periodo “feriale” (cioè, tra il 1° agosto e il 31 agosto): «Il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.» (Cass. 13/07/2012 n. 12004).
Aderendo a tale precedente, il termine fissato all’aggiudicatario per versare il prezzo (120 giorni decorrenti dal 27/7/2017) verrebbe a scadenza – per effetto della sospensione feriale e dell’art. 155, comma 4, c.p.c. – in data 27/12/2017.
La menzionata pronuncia della Suprema Corte è, però, oggetto di forti critiche, sia perché applica la normativa sulla sospensione dei termini processuali ad un’attività materiale quale il versamento del prezzo, sia perché la disciplina della legge n. 742 del 1969 è rivolta alle parti del processo, mentre l’aggiudicatario non riveste tale qualità.
L’incerto quadro giurisprudenziale suggerisce di superare la difficoltà interpretativa interpellando il giudice delegante sul suo orientamento: lo strumento normativo per introdurre tale interpello è costituito dal ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. («Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto»).