L'esperto risponde alla domanda:
- In mancanza di saldo prezzo entro il termine stabilito, l’aggiudicatario perde l’acconto e viene condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui stesso offerto e il futuro prezzo di aggiudicazione -
L’aggiudicatario che non salda il prezzo, può partecipare nuovamente alla successiva vendita?
Il versamento del saldo del prezzo deve avvenire entro il termine (avente carattere perentorio e non suscettibile di proroga: Cass. 29/05/2015, n. 11171) stabilito nell’ordinanza di vendita.
Qualora ciò non si verifichi, l’aggiudicatario viene dichiarato decaduto con provvedimento del giudice dell’esecuzione, cui il professionista delegato è tenuto a rimettere gli atti.
Varie sono le sanzioni previste dal legislatore per l’aggiudicatario inadempiente, a garanzia dell’efficacia della procedura esecutiva.
In conseguenza della dichiarazione di decadenza, l’aggiudicatario:
- perde la cauzione versata contestualmente all’offerta (solitamente pari al 10% del prezzo offerto), che viene acquisita alla procedura a titolo di multa ed andrà a costituire la massa attiva da distribuire in sede di riparto;
- qualora, nell’ulteriore corso del procedimento, si consegua un prezzo di aggiudicazione inferiore, è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (art. 177 disp. att. c.p.c.); il credito nascente da detto decreto costituirà una posta dell’attivo da distribuire in sede di riparto a favore di uno o più creditori;
- se in precedenza immesso nel possesso dell’immobile, è tenuto alla restituzione dello stesso e il giudice emette, in caso di inosservanza di tale obbligo, ordine di liberazione.
L’aggiudicatario inadempiente può tuttavia partecipare ai successivi esperimenti di vendita dello stesso cespite e rendersi anche nuovamente aggiudicatario del bene: le norme che sanciscono divieti di partecipazione fanno riferimento ad altri soggetti (il debitore esecutato; l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento; il magistrato titolare della procedura ed i suoi ausiliari) e sono insuscettibili di applicazione analogica (Cass. 23/10/1982, n. 5526).