L' esperto risponde

Liberazione

BENI MOBILI RIMASTI NELL'IMMOBILE - RIMOZIONE A CURA DEL CUSTODE - ALTERNATIVE - SPESE DI SMALTIMENTO/DISTRUZIONE

L'esperto risponde alla domanda:

L’immobile oggetto della vendita senza incanto deve essere sempre consegnato all’aggiudicatario libero da beni mobili oppure può essere posto a carico dell’aggiudicatario lo sgombero?

Il rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 560 c.p.c. deve essere effettivo e totale ed è escluso che i beni mobili possano rimanere nel fabbricato addossando all’aggiudicatario il compito di farsi carico della loro custodia o della loro rimozione (a meno che l’aggiudicatario non esoneri il custode dall’attività di liberazione da cose).

L’art. 560 c.p.c. (novellato nel 2016) ha disciplinato il procedimento con cui liberare il bene pignorato dai cespiti rimasti al suo interno.

Se nell’immobile vengono rinvenuti mobili o documenti estranei all’attuazione dell’ordine di rilascio, questi vanno asportati, a cura della parte tenuta al rilascio ovvero del soggetto al quale risultano appartenere, in un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza; qualora l’intimazione alla rimozione (formulata dal custode e debitamente comunicata o notificata) resti ineseguita, i beni si presumono abbandonati e vengono avviati allo smaltimento o alla distruzione da parte del custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione (da impartire verosimilmente tutte le volte in cui dalla vendita dei beni sia possibile ricavare una somma oppure quando il cespite possa essere utilizzato per finalità non lucrative da onlus o enti di beneficenza).

I costi per lo smaltimento o la distruzione di beni o documenti rientrano tra le spese di liberazione e, per espressa disposizione normativa (art. 560 c.p.c.), le stesse non possono gravare sull’aggiudicatario o sull’acquirente.

 

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