L'esperto risponde alla domanda:
Una società è creditrice di un soggetto persona fisica, per una somma che, a seguito della notifica del precetto, non supera 3 mila euro. Attivata la procedura ex art. 492 bis c.p.c., sono pervenute dagli Uffici preposti notizie circa il debitore, il qaule risulta essere dipendente di tre società s.r.l., nonché amministratore unico e socio unico delle stesse (in una di queste società il reddito da lavoro dipendente risulta alquanto importante). Inoltre, dall'esito dell'indagine è emerso che il debitore è intestatario di numerosi rapporti di conto corrente, gestioni patrimoniali, etc... => per la precisione si tratterebbe di oltre 20 rapporti pendenti. La questione è se possa dirsi legittima la notifica del pignoramento presso terzi a tutti i soggetti terzi emergenti dall'indagine ex art. 492 bis c.p.c., al fine di verificare, poi, a seguito delle dichiarazioni che perverranno, la migliore possibilità di soddifsazione del - seppur modesto - credito del procedente. Il dubbio è che l'entità modica del credito possa generare per il procedente una potenziale responsabilità per abuso del diritto , ancorché, tuttavia, non vi sia, nel caso di specie, alcun frazionamento del credito originario (come precisa, invece, Cass. civile n. 8576, depositata in data 9 aprile 2013 - III^ sezione civile). Del resto, stante anche la perfetta coincidenza tra il debitore principale e la legale rappresentanza delle società terze potenzialmente pignorabili (con evidente conflitto d'interesse in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c.), e stante altresì l'incertezza, allo stato attuale, circa la capienza dei numerosi rapporti bancari emersi dall'indagine, non pare che, così facendo, il creditore procedente possa abusare del proprio diritto di agire in executivis. Nel caso in cui fosse possibile, per il procedente, ottenere soddisfazione tramite provvedimento di assegnazione solo verso uno od alcuni dei terzi pignorati, resterebbe inteso che in sede di udienza verrebbero dal GE svincolate le eventuali ulteriori somme congelate da altri terzi che avessero reso dichiarazione positiva.
Alla responsabilità patrimoniale del debitore (che, in base all’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) si correla la facoltà del creditore di espropriare tutti i suoi beni, non essendo contemplati limiti al contemporaneo esercizio dell’azione esecutiva sui beni (mobili, immobili, crediti) del debitore.
L’enunciato principio trova positiva disciplina nell’art. 483 del codice di rito, che espressamente consente al creditore l’esperimento di plurime procedure per il soddisfacimento di crediti pecuniari: il cumulo di mezzi può essere realizzato promuovendo una pluralità di espropriazioni diverse (ad es. procedimento espropriativo mobiliare e immobiliare) oppure tramite più espropriazioni omogenee per l’oggetto (ad es. una pluralità di pignoramenti di crediti presso più terzi).
Nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato l’orientamento secondo cui “Il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo” (Cass., 29 agosto 2013 n. 19876; Cass., 15 gennaio 2014 n. 678; Cass., 20 dicembre 2013 n. 28614; Cass., 2 marzo 2007 n. 4963).
Un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco (segnatamente, un’adeguata salvaguardia della posizione del debitore esecutato in caso di eccesso di espropriazione, ovvero di sottoposizione a pignoramento di beni di valore eccedente il credito da soddisfare) è realizzata dall’ordinamento attraverso vari rimedi:
- con la limitazione dei mezzi di espropriazione, in caso di cumulo, a seguito di opposizione del debitore (art. 483 c.p.c.);
- con la riduzione del pignoramento, pronunciabile anche di ufficio dal giudice dell’esecuzione (art. 496 c.p.c.):
- con la riunione ex art. 493 c.p.c. delle plurime procedure promosse e la espunzione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., delle spese superflue sostenute dal creditore.
Alla luce del quadro sistematico così individuato, può agevolmente darsi risposta negativa al quesito proposto, dovendosi certamente escludere che integri utilizzo abusivo dello strumento processuale la mera proposizione di un’unica procedura di espropriazione presso terzi (radicata, per competenza territoriale, presso il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio del debitore ex art. 26bis c.p.c.) avente ad oggetto plurimi crediti, di natura disomogenea (emolumenti retributivi, compensi per incarichi societari, crediti da rapporti bancari) e presso differenti terzi pignorati.
In particolare, il carattere abusivo di un’iniziativa processuale siffatta del creditore è escluso dalla circostanza che essa si fonderebbe sugli esiti dell’accesso alle banche dati compiuto ex art.492bis c.p.c.: orbene, le risultanze di tale indagine non offrono alcuna certezza sull’esistenza (e, a fortiori, sull’entità) dei crediti individuati, richiedendo infatti il codice l’apertura di una (ordinaria) procedura di espropriazione presso terzi onde verificare la effettiva sussistenza di una situazione debitoria del terzo pignorato.
D’altro canto, abuso del processo esecutivo è stato configurato nella (ben differente) ipotesi di frazionamento dell’unitario credito portato dall’unico titolo esecutivo in plurime procedure che sia contrario a buona fede e determini un ingiustificato aggravamento della posizione del debitore (ad esempio, promuovendo distinte espropriazioni per il capitale e per gli interessi del credito, al fine di lucrare maggiori importi a titolo di spese processuali).
Può, in conclusione, ritenersi legittima la proposizione della procedura espropriativa prospetta nel quesito: con la doverosa precisazione, tuttavia, che qualora a seguito del perfezionamento del pignoramento (per dichiarazione di quantità positiva o per non contestazione) presso plurimi terzi i beni staggiti risultassero eccessivi o sovrabbondanti, comportamento conforme a buona fede imporrebbe al pignorante di «concentrare» la richiesta di assegnazione unicamente sui crediti sufficienti soddisfare la pretesa azionata (nella sua totalità, inclusivo di accessori e competenze), prediligendo quelli di più agevole esazione