L' esperto risponde

Esecuzione Esattoriale

LIMITI ALL'ESPROPRIAZIONE DI BENI IMMOBILI DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - INTERVENTO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE IN PROCEDURA ESPROPRIATIVA ORDINARIA - POTERI

L'esperto risponde alla domanda:

I limiti dell'Agente di Riscossione ex art. 76 D.P.R. 29/09/1973 n. 602 comportano la superfluità del suo assenso alla sospensione della procedura esecutiva di cui all'art. 624-bis c.p.c. o all'estinzione del processo in caso di rinuncia degli altri creditori ex art. 629 c.p.c.?

L’art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disciplinante i procedimenti di riscossione coattiva a mezzo ruolo, comunemente denominati esecuzione esattoriale) limita la possibilità dell’Agente della Riscossione (in appresso, per brevità: AdR) di esperire procedure di espropriazioni su beni immobili.

La predetta norma sancisce un duplice ed assai rilevante limite:

– in primo luogo, vieta di espropriare la cd. «prima casa», ovvero  l’immobile adibito ad uso abitativo che costituisca l’unico di proprietà del debitore e dove quest’ultimo risieda (divieto non operante tuttavia quando si tratti di abitazioni di lusso, abitazioni in ville oppure castelli o palazzi di pregio storico-artistico);

– per gli immobili diversi da quelli ora indicati, la espropriazione nelle forme speciali può essere attivata solo per crediti di valore superiore a 120.000 euro.

Nelle due descritte ipotesi residua per l’AdR la facoltà, espressamente fatta salva dall’incipit dell’art. 76 («Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile») di spiegare intervento in procedure espropriative intraprese da altri creditori con le modalità stabilite dal codice di rito.

Il quesito involge proprio la corretta lettura ermeneutica della trascritta disposizione e richiede l’esame delle caratteristiche di un intervento dell’AdR di tal genere: questione invero assai controvertibile, oggetto di varie soluzioni nella giurisprudenza di merito e mai sollevata in sede di legittimità.

Occorre subito precisare, nel delineare i termini del problema, che l’intervento spiegato dall’AdR nella espropriazione codicistica da altri promossa va correttamente qualificato come intervento fondato su titolo esecutivo, costituito, per espressa ed inequivoca volontà di legge (art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973), dal ruolo, ovvero l’elenco dei debitori predisposto dall’ente creditore e trasmesso all’AdR, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine di idoneità esecutiva, ed unico presupposto per la proposizione dell’intervento, senza necessità della notificazione della cartella di pagamento.

Orbene, nell’impianto del codice di rito, l’interventore munito di titolo esecutivo ha diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, deve essere sentito laddove la legge impone al giudice dell’esecuzione l’audizione delle parti; ha, inoltre, il diritto – secondo le disposizioni specificamente stabilite per le varie tipologie di procedure – di provocare i singoli atti di espropriazione, cioè di dare impulso alla stessa.

Con peculiare riferimento alla espropriazione immobiliare, il potere dell’interventore titolato di compiere atti di impulso della procedura si estrinseca nella presentazione dell’istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) o di assegnazione (artt. 588 e 589 c.p.c.), nel deposito della documentazione ipocatastale e nella richiesta di proroga del termine per la sua produzione (art. 567 c.p.c.); nella necessità della sua adesione all’istanza di sospensione volontaria (art. 624-bis c.p.c.), del suo assenso al rinvio della vendita (art. 161-bis disp. att. c.p.c.), della prestazione della rinuncia ai fini dell’estinzione (art. 629 c.p.c.).

Le enunciate considerazioni consentono di offrire una prima, possibile, risposta al formulato quesito: la (indiscutibile) natura di intervento titolato impone di attribuire all’AdR, mancando previsioni derogatorie ad hoc, tutte le facoltà processuali spettanti ad ogni creditore munito di titolo.

Per conseguenza, la espressione di volontà dell’AdR sarà necessaria (in termini di adesione) ai fini della sospensione concordata su istanza delle parti ex art. 624-bis c.p.c. nonché (in termini di rinuncia ed in ogni fase della procedura) ai fini dell’estinzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 629 c.p.c..

Del resto, nell’unica pronuncia di legittimità che ex professo affronta i limiti del menzionato art. 76, la Suprema Corte ha espressamente statuito che le limitazioni hanno natura processuale e attengono alla procedura (speciale) promossa dall’agente della riscossione e non già a quella in cui lo stesso interviene: “il legislatore, onde bilanciare il favore accordato al concessionario (oggi, agente della riscossione), [ha] assoggettato questa azione espropriativa speciale, soprattutto quando riguardi i beni immobili del debitore, a limiti invece insussistenti per l'azione espropriativa ordinaria, primo fra tutti il limite di valore, che invece non opera quando il concessionario (oggi, agente della riscossione) intervenga nel procedimento esecutivo ordinario ai sensi dell'art. 499 c.p.c. e segg.. Si tratta perciò di limiti che non attengono né alla natura dei crediti né alla qualità degli enti impositori e/o del concessionario (oggi agente della riscossione), ma esclusivamente al procedimento per riscossione coattiva.” (Cass. 30/12/2014, n. 27525).

Sussiste tuttavia un contrapposto orientamento, maggioritario nella giurisprudenza di merito.

Questa diversa opinione valorizza la ratio sottesa alle limitazioni sancite dall’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 all’espropriazione immobiliare dell’AdR, individuata nella volontà legislativa di reputare prevalente rispetto alla soddisfazione dei crediti lato sensu erariali la salvaguardia del diritto all’abitazione del debitore o comunque di fissare – in base della valutazione discrezionale che connota l’attività del legislatore – una soglia di valore per l’azionabilità dei crediti erariali coattiva su immobili.

Muovendo da tale premessa, si asserisce che conferire all’AdR, intervenuto nella espropriazione immobiliare codicistica da altri promossa, tutte le facoltà processuali ordinariamente riconosciute all’interventore titolato porterebbe ad una surrettizia elusione del dettato del riportato art. 76 del D.P.R. n.602 del 1973: se infatti l’AdR, nell’inerzia dei concorrenti creditori «comuni», potesse compiere atti di impulso della procedura conducendo questa verso la fase distributiva, conseguirebbe, su sua iniziativa e con la modalità espropriativa ordinaria, la soddisfazione di crediti preclusa invece nelle (peculiari) forme dell’espropriazione immobiliare speciali.

Si osserva inoltre, nello stessa linea di pensiero, che un intervento per crediti inferiori a 120.000 Euro oppure in procedimenti aventi ad oggetto immobili costituenti la cd. prima casa non potrebbe mai operare l’istituto (fondamentale nei rapporti tra espropriazione codicistica ed espropriazione speciale) della surroga ex art. 51 del D.P.R. n. 602 del 1973, cioè a dire non sarebbe consentito all’AdR di sostituirsi al creditore procedente e trasformare le modalità della espropriazione (da ordinaria a speciale), e ciò per il dirimente rilievo della impossibilità in tali casi di procedere nelle forme della riscossione a mezzo ruolo.

In detta prospettiva, dunque, l’intervento spiegato dall’AdR nella espropriazione codicistica (ovviamente, si ripete, nelle ipotesi di cui all’art.76) sarebbe esclusivamente finalizzato alla partecipazione alla distribuzione del ricavato ed assumerebbe quindi rilievo unicamente in tale fase della procedura: da ciò la negazione del potere dell’AdR di compiere atti di impulso in luogo dei creditori «comuni» e la superfluità della sua adesione o della sua adesione rispettivamente per il perfezionarsi della sospensione concordata o della estinzione della procedura.

Come si vede, ambedue gli indirizzi esegetici traggono alimento da argomenti parimenti validi e provvisti di giuridica dignità, per cui non può che concludersi con l’auspicio di una pronuncia in funzione nomofilattica della Suprema Corte.

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