L' esperto risponde

Opposizioni

STRUTTURA BIFASICA DELLE OPPOSIZIONI ESECUTIVE - POSSIBILITA' DI PROPOSIZIONE DI PLURIME OPPOSIZIONI E DI MOTIVI NUOVI NEL GIUDIZIO DI MERITO

L'esperto risponde alla domanda:

Buongiorno, vorrei sottoporvi i seguenti quesiti che ruotano intorno al principio della struttura “bifasica” dell’opposizione all’esecuzione e della natura cautelare della prima. 1). In seno al processo esecutivo, promossa una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma secondo, c.p.c. può esserne promossa una seconda, successivamente, per ragioni di diritto non dedotte nella prima? Io riterrei di no perché stante la natura pacificamente cautelare della fase del giudizio di opposizione che si svolge davanti al Giudice dell’esecuzione, si applica l’art. 669 septies c.p.c., il quale prevede che una domanda cautelare rigettata può essere riproposta soltanto in presenza di “nuove ragioni di fatto o di diritto”, per nuove intendendosi le ragioni sopravvenute in un secondo momento e non semplicemente quelle non proposte prima (altrimenti la norma non avrebbe senso). 2) il giudizio di merito sulla seconda opposizione deve concludersi con una declaratoria di rigetto della domanda per inammissibilità dell’opposizione o trattandosi, appunto, di giudizio di merito deve entrare nel merito? Secondo me deve concludersi con una pronuncia di inammissibilità della domanda, poiché altrimenti il carattere necessariamente bifasico del giudizio verrebbe meno. 3) E’ possibile introdurre una nuova domanda nella fase di merito? Detto altrimenti: l’oggetto del giudizio oppositivo promosso ex art. 615 comma 2 deve essere integralmente definito in sede di ricorso al Giudice dell’esecuzione, o nel passaggio alla fase di merito posso introdurre domande nuove? Se per esempio ho eccepito davanti al ge l’intervenuto adempimento (per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo) posso dedurre nell’atto di citazione la prescrizione del credito se questa era già deducibile davanti al Giudice dell’esecuzione in sede di ricorso?

Nella configurazione risultante dalla novella della legge 28 febbraio 2006 n.52, l’opposizione all’esecuzione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione (cd. opposizione successiva) ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. è giudizio a bifasicità eventuale, segue cioè una scansione articolata in due fasi:

- una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un’udienza svolta in camera di consiglio (art.185 disp. att. c.p.c.) ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, ha ad oggetto la delibazione sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza - soggetta a reclamo -, avente, quale contenuto predeterminato dalla legge, la fissazione ad opera del G.E. di un termine perentorio (art.616 c.p.c.) per: a) l’introduzione del giudizio di merito ad opera della parte ineteressata, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito previa iscrizione a ruolo, se competente per la causa di opposizione è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il G.E., oppure b) per la riassunzione della causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente;

- una seconda fase - peraltro meramente eventuale- aperta dall’atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, si svolge innanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.c., secondo le modalità (inerenti, innanzitutto, la forma dell’atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero secondo un differente rito speciale, se pertinente alla materia della causa)  ed ha ad oggetto il merito della lite, venendo definita, in forza di tutti gli strumenti assertivi e asseverativi della cognizione piena, con sentenza idonea al giudicato.

I plurimi quesiti proposti concernono le ricadute della struttura bifasica sul cd. jus variandi, e più in generale, sulle facoltà di allegazione di differenti ragioni di opposizione ad opera della stessa parte, sotto forma di una vera e propria nuova opposizione oppure di nuovi motivi nella fase di merito dell’opposizione.

Per offrire risposta, occorre muovere dalla corretta individuazione dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., ha ad oggetto l’accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, controversia nella quale l’opponente ha veste formale e sostanziale di attore. In tale opposizione la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata; la causa petendi,  consistente nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis.

I motivi di opposizione all’esecuzione (al pari dei vizi di regolarità formale dedotti con opposizione agli atti esecutivi) assumono il carattere di fatti individuatori della domanda di tutela, la quale ha natura eterodeterminata e concerne tutti i possibili fatti, esistenti al momento di proposizione dell’opposizione, che possano giustificare l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Dal descritto carattere eterodeterminato della domanda spiegata con l’opposizione esecutiva (diffusamente argomentato in Cass. 20/1/2011, n. 1328; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541) derivano due conseguenze.

Innanzitutto, poiché l’opposizione all’esecuzione è diretta all’accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione debbono essere prospettate con esso; ne deriva che la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell’introduzione dell’opposizione, si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda (cfr. oltre alle pronunce citate, Cass. 28/07/2011, n. 16610).

In secondo luogo, la sentenza sulla opposizione all’esecuzione passata in giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ovvero tutti i possibili motivi di contestazione del diritto a procedere basati su  circostanze impeditive, modificative ed estintive preesistenti al giudizio o verificatesi nel corso di esso, precludendo la proposizione di nuove opposizioni.
Le argomentazioni esposte ci consentono le richieste risposte.
Diversamente da quanto prospettato nel quesito, è possibile la proposizione di una nuova opposizione all’esecuzione basata su differenti ragioni fattuali o giuridiche qualora sulla prima opposizione non sia intervenuta sentenza passata in giudicato: non a caso, il codice di rito abilita tutte le parti all’introduzione del giudizio di merito, ravvisando appunto specifico interesse del creditore opposto alla formazione della res iudicata, con effetto preclusivo di ulteriori contestazioni da parte del debitore.
Atteso il carattere unitario (seppur con l’articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l’atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova.

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