L'esperto risponde alla domanda:
Nel caso in cui il pignoramento immobiliare venga effettuato e trascritto nei confronti degli eredi del debitore (moglie e figli) e non vi sia agli atti l’accettazione dell’eredità quali adempimenti deve porre in essere il professionista delegato?
Nel processo esecutivo per espropriazione, il giudice dell’esecuzione (e anche il professionista delegato) è tenuto a verificare, d’ufficio, la titolarità, in capo all’esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile.
La predetta verifica deve essere rigorosamente eseguita attraverso l’esame della documentazione prodotta dal creditore (o di quella ulteriore richiesta dal giudice) ai sensi dell’art. 567 c.p.c. e consiste nella disamina delle risultanze dei registri immobiliari, non potendo trovare spazio nel processo esecutivo un vero e proprio accertamento (come avviene, invece, nel processo di cognizione).
Il controllo, dunque, è prettamente formale ed è richiesto – in ossequio al principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. – che dai registri emerga la trascrizione di un titolo d’acquisto a favore dell’esecutato, nonché l’assenza di trascrizioni prese contro il medesimo e relative ad atti di disposizione del bene anteriori alla trascrizione del pignoramento.
Con specifico riferimento all’acquisto mortis causa da parte del soggetto esecutato, Cass. 26/5/2014, n. 11638 (che ha affermato anche i principi sopra richiamati) ha stabilito che – qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta (ex art. 2648 c.c.) a cura dell’erede-esecutato – il creditore deve, alternativamente:
- richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell’atto comportante accettazione tacita dell’eredità che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente
- far accertare l’intervenuta successione per accettazione tacita (ex artt. 485 o 527 c.c.) con provvedimento giurisdizionale idoneo alla trascrizione e trascriverla nei registri, se l’atto che presuppone la volontà di accettare non è ex se trascrivibile.
Infatti – aggiunge la Suprema Corte – il giudice non potrà disporre la vendita se non dopo che la qualità di erede dell’esecutato sia stata accertata e la continuità delle trascrizioni ripristinata.
In altri termini, il creditore può pignorare il bene anche se difetta la continuità delle trascrizioni, ma il giudice deve respingere l’istanza di vendita qualora, al momento di provvedere su questa, dalla documentazione ipocatastale non risulti la trascrizione dell’acquisto mortis causa.
L’esigenza di incardinare il processo esecutivo nei confronti dell’attuale titolare del cespite prescinde dalla sua qualità di debitore e, dunque, la regola sopra richiamata vale 1) sia nel caso di esecuzione promossa su bene pervenuto al debitore per successione, 2) sia nella diversa fattispecie di espropriazione condotta nei confronti degli eredi del debitore (ipotesi prospettata nel quesito). Difatti, l’art. 477 c.p.c. agevola il creditore solo per la notificazione di titolo esecutivo e precetto, atti che possono essere destinati agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto entro un anno dalla sua morte, ma non concerne l’atto di pignoramento, il quale deve essere notificato e trascritto nei confronti di soggetti precisamente identificati.
Orbene, se il professionista delegato (o il custode o lo stimatore) si avvede della discontinuità delle trascrizioni per la mancanza della formalità di accettazione dell’eredità da parte dell’esecutato, deve immediatamente segnalare la circostanza – idonea a minare la prosecuzione della procedura – al giudice dell’esecuzione (eventualmente con atto formale e, cioè, con ricorso ex art. 591-ter c.p.c.) affinché siano adottati i conseguenti provvedimenti.
Quanto a questi ultimi, la menzionata sentenza della Suprema Corte si limita ad affermare che la mancanza della trascrizione dell’acquisto mortis causa al momento della decisione sull’ordinanza di vendita comporta l’improcedibilità dell’esecuzione; non è chiarito, tuttavia, il procedimento che il creditore dovrebbe seguire per ottenere l’arresto temporaneo della procedura esecutiva nelle more del processo di cognizione avviato per conseguire la pronuncia idonea alla trascrizione.
Sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno ipotizzato variegate soluzioni:
- il giudice, segnalato il problema al creditore ed esortato quest’ultimo ad intraprendere una causa per accertare l’avvenuta successione, dovrebbe disporre rinvii nell’attesa della definizione del processo (a tale soluzione osta il disposto dell’art. 111 Cost.)
- il giudice, nell’ambito delle verifiche della documentazione ex art. 567 c.p.c., dovrebbe fissare al creditore un termine perentorio di 60 giorni per integrare la documentazione con la prova dell’intervenuta trascrizione dell’acquisto mortis causa (soluzione eccessivamente penalizzante per il creditore perché comporterebbe, di fatto, l’estinzione del processo ogniqualvolta l’accettazione debba essere accertata)
- il giudice dovrebbe fissare al creditore il termine ex art. 567 c.p.c. non già per un ripristino della continuità delle trascrizioni entro 60 giorni, ma perché, entro detto termine, sia provato l’inizio del processo volto a tale scopo (la soluzione non risolve i problemi della gestione della procedura e della sua ragionevole durata, che dovrebbe essere regolata con plurimi rinvii in attesa della definizione del processo di cognizione)
- il giudice, segnalato il problema, potrebbe – su istanza del creditore – sospendere il processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c. per la durata di due anni (ma se il creditore non riuscisse ad ottenere una pronuncia idonea alla trascrizione entro tale termine – ipotesi non improbabile – la sanzione sarebbe comunque quella della chiusura del procedimento espropriativo)
- il giudice, preso atto dell’avvio del processo di cognizione volto ad ottenere l’accertamento dell’acquisto per successione in capo all’esecutato, potrebbe disporre la sospensione del processo esecutivo a norma dell’art. 295 c.p.c. (a tale soluzione ostano sia la collocazione della norma nel libro secondo del codice di rito e, quindi, la sua inapplicabilità al processo di esecuzione, sia la costante giurisprudenza che esclude la configurabilità di una situazione di pregiudizialità tra una causa di cognizione e un’esecuzione forzata)
- il giudice potrebbe sospendere il processo ex art. 623 c.p.c. (ma tale norma è dettata per la sospensione del processo esecutivo in caso di sospensione aliunde del titolo esecutivo)
- come nei casi in cui l’esecuzione è sospesa ex lege in pendenza di un processo volto a definire l’oggetto dell’espropriazione stessa (ci si riferisce alla sospensione ex art. 601 c.p.c. in pendenza di divisione endoesecutiva o a quella ex artt. 548 e 549 c.p.c. anteriori alla riforma del 2013 in pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo), anche nel caso de quo la procedura resterebbe automaticamente sospesa in attesa dell’accertamento finalizzato a specificare l’oggetto dell’esecuzione immobiliare.
Giova rimarcare – anche per tranquillizzare chi ha proposto il quesito – che non compete al professionista delegato l’adozione di alcuno dei predetti provvedimenti, ma soltanto la segnalazione al giudice dell’esecuzione della problematica riscontrata.