L' esperto risponde

Titolo Esecutivo

Decreto di trasferimento Esecuzione per rilascio Notifica degli atti prodromici - Occupante dell’immobile da rilasciare

L'esperto risponde alla domanda:

L’immobile – acquistato in una procedura esecutiva promossa contro due diversi debitori – è al momento occupato soltanto da uno degli esecutati (con la sua famiglia); la notifica del decreto di trasferimento e del pedissequo precetto deve essere eseguita nei confronti di entrambi i soggetti esecutati o solo a quello che attualmente occupa l'appartamento?

 

 

Il decreto di trasferimento è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio (Cass. 17.6.2016, n. 12523) a norma dell’art. 586 c.p.c. ed è, perciò, idoneo a fondare un’esecuzione a norma degli artt. 605 ss. c.p.c.

Nelle esecuzioni in forma specifica la giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso la possibilità di far valere ultra partes – cioè, nei confronti di soggetti diversi dal debitore risultante dal titolo – il titolo esecutivo formatosi inter alios – cioè, in un procedimento (volto alla formazione di un titolo) o in un atto al quale non abbia partecipato il soggetto passivo dell’esecuzione.
Così, nelle esecuzioni per rilascio, il titolo può essere azionato – oltre che nei confronti del/i debitore/i risultante/i dal titolo – nei confronti di chiunque si trovi ad occupare sine titulo l’immobile da rilasciare. 

Ci si è chiesti quale sia il soggetto da individuare come destinatario della notificazione degli atti prodromici (titolo esecutivo e precetto): il debitore risultante dal titolo esecutivo oppure l’effettivo occupante del bene da rilasciare?
In passato la giurisprudenza era divisa:
−      secondo alcune pronunce, titolo e intimazione (e anche il preavviso) devono essere notificati al detentore, cioè al soggetto tenuto ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo e nei cui confronti, in difetto di spontaneo adempimento, è promossa l’esecuzione ex artt. 605 ss. c.p.c. (Cass., 7.7.99, n. 7026: “La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l’obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all’efficacia del titolo esecutivo, l’onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l’esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l’onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l’esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto”; Cass., 22.11.00, n. 15083: “Non rileva che la parte istante non notifichi, come invece dovrebbe, titolo esecutivo e precetto al detentore e che questi si trovi a conoscere dell’esecuzione intrapresa solo nel momento in cui l’ufficiale giudiziario accede sul luogo per ottenere il rilascio. Rileva che è il detentore a poter rilasciare e non il conduttore e che è il detentore a trovarsi privato del materiale possesso del bene per effetto dell’attuazione coattiva dell’obbligo”.);
−      secondo altri precedenti giurisprudenziali, invece, “non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto né comunicargli l’avviso di rilascio” (così Cass., 16.2.76, n. 508 e, nello stesso senso, Cass., 28.6.12, n. 10865: “Il titolo esecutivo che dà ingresso all’esecuzione per consegna o rilascio consente all’avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell’esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e precetto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l’esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo”). 

Ha posto fine al contrasto giurisprudenziale Cass., 2.9.13, n. 20053: “Soggetto passivo dell’esecuzione per rilascio è il destinatario dell’ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell’azione esecutiva per rilascio sarà quest’ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all’esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l’esecuzione e sia nota al creditore procedente”.

Pertanto, nella fattispecie illustrata nel quesito, il decreto di trasferimento e il precetto (e anche il preavviso di sloggio) devono essere notificati all’attuale occupante e non anche all’altro debitore (risultante dal titolo, ma non occupante il bene).

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