L'esperto risponde alla domanda:
L'agente della riscossione e' intervenuto in un procedimento di espropriazione immobiliare tra privati (avente ad oggetto un immobile strumentale) per un credito erariale superiore a 120.000 euro. Qualora il creditore procedente rinunci agli atti, l'agente delle riscossione e' legittimato a dare atti di impulso alla procedura o, al contrario, il ruolo esattoriale costituisce titolo esecutivo esclusivamente nell'ambito della procedura esecutiva speciale disciplinata dal dpr 602/73?
Per la coattiva soddisfazione dei crediti di natura «erarialeۘ», l’Agente della Riscossione (in appresso, per brevità: AdR), soggetto per legge a ciò preposto, può, in forza del titolo esecutivo costituito dal ruolo, promuovere procedure di espropriazione forzata con le modalità disciplinate dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolante i procedimenti di riscossione coattiva a mezzo ruolo, comunemente denominati esecuzione esattoriale) ma anche azioni cautelari o conservative nonché «ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore» (art. 49 del citato d.P.R. n. 602 del 1973).
Nel panorama degli strumenti di tutela a disposizione dell’AdR vi è di certo la facoltà di spiegare intervento nella procedura espropriativa (mobiliare, immobiliare o presso terzi) intrapresa da un creditore «comune»: detta facoltà discende dalla previsione generale dell’art. 499 del codice di rito (riferita a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo) ed è altresì espressamente attribuita dall’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche nelle ipotesi in cui all’AdR è inibita la possibilità di promuovere espropriazione forzata immobiliare (ovvero nei casi di crediti di valore inferiore a 120.000 euro oppure sulla cd. prima casa del debitore).
Sulle condizioni e sui presupposti dell’intervento dell’AdR nelle procedure espropriative ordinarie promosse da altro creditore, un importante chiarimento si rinviene nella recentissima pronuncia della Corte di Cassazione dell’otto febbraio 2018, n. 3021.
Ad avviso della S.C., il diritto di procedere in executivis dell’AdR si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato dal ruolo, ovvero l’elenco dei debitori predisposto dall’ente creditore e trasmesso all’AdR, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore. Muovendo da questa premessa, il giudice di legittimità ha affermato, con innovativo principio di diritto, che, in virtù dell’univoco disposto dell’art. 499 cod. proc. civ. (e con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma) presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è unicamente l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (attività accorpate, per i crediti azionati dall’AdR, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973).
Per effetto dell’intervento (titolato) nella procedura di espropriazione codicistica l’AdR deve essere sentito laddove la legge impone al giudice dell’esecuzione l’audizione delle parti; ha diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato; ha, inoltre, il diritto – secondo le disposizioni specificamente stabilite per le varie tipologie di procedure – di provocare i singoli atti di espropriazione, cioè di dare impulso alla stessa, in specie, nella espropriazione immobiliare, il potere dell’interventore titolato di compiere atti di impulso della procedura si estrinseca nella presentazione dell’istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) o di assegnazione (artt. 588 e 589 c.p.c.), nel deposito della documentazione ipocatastale e nella richiesta di proroga del termine per la sua produzione (art. 567 c.p.c.); nella necessità della sua adesione all’istanza di sospensione volontaria (art. 624-bis c.p.c.), del suo assenso al rinvio della vendita (art. 161-bis disp. att. c.p.c.), della prestazione della rinuncia ai fini dell’estinzione (art. 629 c.p.c.).
Nel caso di procedura espropriativa ordinaria promossa in danno del debitore «erariale», all’AdR, oltre la facoltà di intervento, è riconosciuto altresì il diritto di surroga al creditore ordinario.
Il contenuto e il modo di esplicarsi di detto diritto sono descritti nell’art. 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, così formulato:
«1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.».
Come ben evidente dalla trascritta formulazione testuale, con la surroga (la quale richiede una mera dichiarazione di volontà dell’AdR rivolta al giudice del procedimento esecutivo ordinario) si opera una «conversione» della procedura espropriativa da ordinaria a speciale, nel senso che la espropriazione non si svolge più con le modalità tracciate dal codice di rito ma seguendo il peculiare andamento previsto dal d.P.R. n. 602 del 1973.
Come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (che in varie occasioni ha disatteso questioni di legittimità costituzionale dell’istituto), l’esercizio del diritto di surroga risponde alla finalità di ovviare al pericolo di lunghe dilazioni nella riscossione dei crediti «erariali», che conseguirebbero ai tempi di applicazione della procedura codicistica ordinaria; la surroga non comporta, poi, violazione del principio di uguaglianza o del diritto di difesa, in quanto nella fase di distribuzione del ricavato all’esito della cd. esecuzione esattoriale, l’ordine di graduazione e di soddisfazione dei crediti non differisce da quello previsto nella espropriazione ordinaria, talchè i creditori comuni (cui viene notificata la dichiarazione di surroga) non ricevono pregiudizio dalla surroga.
Le esposte considerazioni consentono di poter agevolmente rispondere al quesito proposto.
Nel caso di procedura esecutiva ordinaria, qualora il procedente e gli altri interventori titolati formulino rinuncia agli atti e non sia stata già pronunciata assegnazione o aggiudicazione del bene, l’AdR che abbia già spiegato intervento per la soddisfazione di un credito di valore superiore a 120.000 euro, ha una possibilità alternativa: o avvalersi dell’intervento già svolto e compiere i necessari atti di impulso della procedura ordinaria oppure esercitare la surroga ex art. 51 del d.P.R. n. 602 del 1973 e fa proseguire la espropriazione nelle forme speciali esattoriali.
Si tratta di una scelta rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’AdR sulla base di una valutazione di mera convenienza in relazione allo stato della procedura ed ad ogni altra circostanza del caso concreto: così, ad esempio, l’esercizio del diritto di surroga sarà preferibile dopo la ordinanza di vendita soltanto qualora l’AdR ritenga di poter ricavare una maggiore somma dalla vendita eseguita con le forme speciali; per contro, apparirà opportuno coltivare l’intervento se i crediti privilegiati degli altri creditori, procedenti ed interventori, assorbano interamente il ricavato previsto dalla vendita dei beni staggiti, con conseguente quasi nulla prevedibile soddisfazione del credito erariale.
In conclusione, compete all’AdR la opzione tra proseguire nell’intervento o convertire, mediante la surroga, l’espropriazione da ordinaria a speciale.