L'esperto risponde alla domanda:
Dopo l’aggiudicazione della casa pignorata, l’esecutato ha diritto di conoscere il prezzo di vendita? L’esecutato ha diritto di ricevere informazioni dagli organi della procedura o deve attivarsi autonomamente?
L'esecutato, in quanto parte del processo esecutivo, ha la facoltà di accedere al verbale di aggiudicazione e di acquisire le informazioni in esso contenute, ivi comprese le modalità di svolgimento della gara, il prezzo di aggiudicazione e le generalità dell’aggiudicatario.
L’esecutato, infatti, è legittimato a proporre reclamo ex art. 591-ter c.p.c. al giudice dell’esecuzione avverso i provvedimenti del professionista delegato e ciò rende manifesto il suo interesse ad acquisire il verbale (non occorre, difatti, specificare la motivazione a fondamento della richiesta dell’atto).
Per ottenere una copia del verbale l’esecutato può rivolgersi alla cancelleria (presso la quale il documento deve essere depositato telematicamente dal delegato) oppure al professionista delegato, dato che l’art. 591-bis c.p.c. stabilisce che “tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria ... o dal cancelliere ... sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma”.
L’esecutato deve attivarsi autonomamente per esercitare il suo diritto di accesso, il quale non è sollecitato da comunicazioni provenienti dagli organi della procedura.
Infatti, l’esito della gara (l’aggiudicazione) non è soggetto a comunicazione e nemmeno il decreto di trasferimento (atto del giudice dell’esecuzione che trasferisce la proprietà all’aggiudicatario) deve essere comunicato all’esecutato (la cui collaborazione al trasferimento non è richiesta, stante la natura forzata della vendita).
L’unico avviso che l’esecutato riceve dopo la vendita è costituito dalla convocazione, ex art. 596 c.p.c., all’udienza fissata per la discussione del progetto di distribuzione del ricavato.
Il prezzo di aggiudicazione – il quale, per espressa disposizione normativa (art. 586 c.p.c.), non deve essere “notevolmente inferiore a quello giusto” – assume significativa importanza, perché da esso dipende la misura della soddisfazione dei creditori e della corrispondente esdebitazione del debitore.
In proposito – lungi dal ritenere che uno scostamento dal valore di mercato autorizzi la sospensione della vendita – la Suprema Corte ha statuito che “il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione” (Cass., 21.9.2015, n. 18451).