L' esperto risponde

Vendita

BENE IMMOBILE IN COMUNIONE DI PROPRIETA' PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE GIUDIZIO DI DIVISIONE O ALIENAZIONE DELLA QUOTA

L'esperto risponde alla domanda:

Bene in comproprietà (appartamento) fra Tizio e Caia, nella vendita giudiziaria viene necessariamente effettuato il giudizio di divisione o, come accade oggi in alcuni Tribunali, viene venduta la quota del debitore?

Come noto, la legge consente espressamente l’espropriazione forzata della quota dei beni indivisi, anche quando solo uno dei comproprietari è obbligato nei confronti del creditore procedente (art. 599, comma 1, c.p.c.).
Tale situazione si verifica quando il debitore è titolare di un diritto reale (espropriabile) in comunione con altri soggetti: non necessariamente deve trattarsi di comproprietà (anche se la lettera della legge parla di “comproprietari”), perché il debitore potrebbe pure essere un cousufruttuario oppure il contitolare di una proprietà gravata da un diritto reale minore: in tal caso si dice, in gergo, che ha una “quota di nuda proprietà”, anche se questa non è tecnicamente un diritto reale.
È dunque possibile sottoporre a esecuzione la quota di comproprietà o di nuda comproprietà o di superficie o di enfiteusi oppure di usufrutto, fatta eccezione per quello legale che è inespropriabile.
L’espropriazione di beni indivisi non riguarda la coesistenza su un unico bene di diversi diritti reali (per esempio, quando il debitore è titolare della proprietà del suolo e un altro soggetto del diritto di superficie), poiché la fattispecie descritta non determina alcuna contitolarità, ma solo il concorso di distinti diritti sul medesimo bene. 

Ai sensi dell’art. 599, comma 2 c.p.c. il creditore che procede a pignorare la quota indivisa appartenente al proprio debitore deve notificare ai contitolari del diritto reale, nonché al comproprietario obbligato, un avviso del compiuto pignoramento, sottoscritto dallo stesso procedente, che contenga l’indicazione dei dati identificativi del creditore, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione e, infine, l’ingiunzione di non lasciar separare dal debitore la quota di sua spettanza (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.).
Con lo stesso avviso, o con altro successivo atto separato, il creditore procedente deve invitare tutti gli “interessati” a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire emettere i provvedimenti ex art. 600 c.p.c. (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.); gli interessati all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali sono, oltre ai contitolari del cespite pignorato, i creditori e gli aventi causa (indicati dall’art. 1113, comma 3 c.c.) dei soggetti contitolari del diritto reale sul bene aggredito e, quindi, anche i creditori ipotecari del condividente non esecutato. 
L’avviso ha la funzione di imporre ai comproprietari non debitori il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice (a pena di inefficacia della divisione nei confronti del procedente e degli intervenuti ex artt. 2913 ss. c.c.) e, sotto il profilo processuale, è presupposto necessario per la prosecuzione della procedura esecutiva, essendo previsto in funzione della regolare celebrazione dell’udienza in cui devono essere assunte le decisioni del giudice dell’esecuzione, previa audizione di tutti gli interessati (Cass. 2.8.1997, n. 7169). 
All’udienza davanti al giudice dell’esecuzione devono essere convocati, a cura della cancelleria, i creditori, il debitore esecutato, il contitolare del diritto reale spettante a quest’ultimo e gli altri interessati: è ovvio che l’invito dell’art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c., depositato prima della fissazione dell’udienza, non può contenere la data e l’ora dell’udienza stessa e, dunque, l’atto notificato agli interessati sarà solo un preavviso della futura convocazione. 

All’udienza il giudice deve adottare i provvedimenti previsti dall’art. 600 c.p.c., che (nella formulazione entrata in vigore l’1.3.2006) recita: “Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568”.

 La predetta norma pone un rigoroso ordine di scelta dei provvedimenti che il giudice dell’esecuzione può assumere:

1. Separazione in natura

È questa la soluzione evidentemente preferita dal legislatore, che, tuttavia, richiede che la separazione sia “possibile” e “richiesta”.
La separazione si attua con ordinanza del giudice dell’esecuzione, che assegna al debitore esecutato una porzione materiale del bene, corrispondente al valore della quota pignorata.
Ad esempio: Tizio e Caia sono proprietari, ciascuno per pari quota, di due appartamenti di identico valore, così che al debitore viene assegnato per l’intero uno dei due appartamenti e all’altro comproprietario la restante unità immobiliare.
Sciolta la comunione con queste modalità, sul cespite attribuito per l’intero al debitore si concentrano automaticamente il pignoramento e anche tutte le ipoteche (Cass. 23.10.1967, n. 2615) e l’esecuzione prosegue secondo le ordinarie regole della vendita forzata.
L’istanza di separazione in natura – alla quale il giudice non può procedere d’ufficio – deve essere formulata da un creditore, sia esso il procedente o uno degli intervenuti muniti di titolo esecutivo, oppure da uno qualunque dei comproprietari: si dubita che la richiesta possa essere avanzata anche dal debitore. Secondo la tesi dottrinale più accreditata non occorre che vi sia un consenso unanime (del resto, l’art. 600 c.p.c. dispone soltanto che siano “sentiti tutti gli interessati”), potendo i dissenzienti che si ritengano lesi avvalersi dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Oltre che richiesta, la separazione in natura deve essere anche “possibile”: il distacco di una porzione materiale non deve deprezzare o rendere inservibile né la parte attribuita per l’intero al debitore, né il residuo, essendo ovviamente impossibile una separazione che scinda l’unità economico-funzionale di un unico appartamento assegnando all’uno le camere da letto e il bagno e all’altro la cucina e il soggiorno. Non devono sussistere vincoli urbanistici che, per esempio, privino dell’edificabilità uno dei lotti e non devono prevedersi conguagli a favore o a carico del debitore perché ciò implicherebbe l’assegnazione di una parte del bene non corrispondente al valore della quota.
In sintesi, la separazione in natura è possibile quando può essere realizzata con una semplice assegnazione, come nel caso (sopra illustrato) dei due appartamenti identici o con modestissime opere materiali, quali possono essere una recinzione o una parete divisoria.

2. Giudizio di divisione incidentale

La divisione ha il precipuo scopo di individuare l’oggetto dell’espropriazione forzata che potrà essere alienato coattivamente (in caso di assegnazione al debitore di un’identificata porzione del bene comune) oppure assegnato ai creditori, qualora dalla divisione scaturisca una somma di denaro, o come conguaglio o come prezzo ricavato dalla vendita del cespite.
Attraverso la divisione, dunque, si scioglie la comunione, “trasformando” la quota indivisa o in un bene “intero” assegnato al debitore o in una somma di denaro.
Formalmente il giudizio consiste in una causa di scioglimento della comunione, non dissimile da quelle che la legge disciplina per altre fattispecie (comunione tra coeredi). Ad avviso della più accreditata dottrina in materia (che trova conferme nella giurisprudenza di legittimità; v. Cass. 18.4.2012, n. 6072), la divisione del bene sottoposto a esecuzione costituisce una diversa modalità di liquidazione del bene pignorato.
Da tale premessa derivano rilevanti conseguenze pratiche; in particolare:

  • non occorre una specifica istanza dei creditori per l’instaurazione della causa di divisione, poiché il pignoramento della quota contiene in sé la domanda di divisione;
  • alcuni istituti del processo esecutivo (custodia, ordine di liberazione ecc.) possono trovare applicazione nel giudizio divisorio;
  • le vicende dell’esecuzione, quali l’estinzione e la caducazione del titolo esecutivo, si ripercuotono sul pendente giudizio di divisione.

I possibili esiti del giudizio divisorio dipendono dalle (eventuali) istanze dei condividenti e dalla natura del bene in comunione; conseguentemente:

  1. se la separazione in natura (non richiesta nel corso dell’esecuzione) è comunque “possibile”, il giudice provvede ad assegnare al debitore una parte dell’immobile corrispondente al valore della sua quota. Su tale porzione si concentrano i gravami (pignoramento e ipoteche) e la causa di divisione così si conclude, perché alla vendita si procederà nel processo esecutivo che, in quanto sospeso, deve sempre essere riassunto dai creditori;
  2. se non sono identificabili “in natura” porzioni di valore corrispondenti alle quote dei comproprietari, l’immobile può essere diviso attribuendo ai condividenti i diversi lotti e prevedendo nel contempo il loro obbligo di versare un conguaglio per compensare la differenza: nella pratica, il comproprietario presta il consenso all’assegnazione di un lotto di valore superiore alla sua quota e deve versare una somma di denaro (la prassi delle divisioni endoesecutive impone – diversamente da quanto accade nelle divisioni ordinarie – che l’importo sia versato prima del provvedimento di assegnazione); la causa si conclude con l’attribuzione al debitore esecutato (anzi, alla procedura in cui è stata originariamente pignorata la quota) di un immobile (alla cui vendita si provvede nell’ambito dell’esecuzione) e del denaro corrisposto dal/i condividente/i, al/i quale/i viene attribuita la restante parte del cespite;
  3. analogamente può procedersi quando l’immobile è divisibile mediante la realizzazione di opere di suddivisione (erezione di muri, creazione di ingressi indipendenti ecc.), che possono essere disposte dal giudice con spese a carico dei condividenti;
  4. non è possibile, invece, creare una pluralità di lotti se l’immobile “non è comodamente divisibile”, ipotesi frequente che si verifica quando “sotto l’aspetto strutturale, il suo frazionamento non è attuabile mediante la determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento, mentre, sotto il profilo economico-funzionale, non sarebbe possibile mantenere (nemmeno in misura proporzionalmente ridotta) la funzionalità dell’intero bene e, anzi, in ragione della normale e attuale destinazione e utilizzazione dell’immobile, ciò comporterebbe un sensibile deprezzamento (se non addirittura un azzeramento) del valore delle singole quote, pur se rapportate proporzionalmente al valore dell’intero(Cass. 14.5.2004, n. 9203): in questo caso il comproprietario può chiedere che sia a lui assegnata l’intera quota dell’esecutato dietro versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota del debitore, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura espropriativa.;
  5. qualora il comproprietario non avanzi la predetta istanza e l’immobile non sia comodamente divisibile, il giudice non può che disporre la vendita dell’intero cespite, anche delle quote dei condividenti non obbligati (art. 720 c.c.). Nell’ipotesi ora descritta è lo stesso giudice della divisione che detta i provvedimenti per l’alienazione e una volta che l’aggiudicatario ha versato il prezzo, egli provvede a trasferirgli l’immobile (dal quale sono cancellati pignoramento e ipoteche) e a ripartire il ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote. La parte spettante al debitore è destinata a essere distribuita tra i creditori, ma non nell’ambito della divisione, bensì nella procedura esecutiva; i comproprietari non esecutati ricevono una somma di denaro in luogo della quota dell’immobile, ma il loro sacrificio è imposto dal favor legis per lo scioglimento della comunione, come osserva la già richiamata sentenza di Cass. 18.4.2012, n. 6072.

La divisione incidentale è la soluzione più frequente, stante le limitate fattispecie in cui la separazione in natura è possibile, ed è di fatto la regola per la liquidazione nell’espropriazione dei beni indivisi, posto che – come si dirà nel prosieguo – solo in via residuale è possibile procedere ad un’alienazione della quota del debitore.

Ne dà autorevole conferma la Suprema Corte, osservando che la difficoltà di collocare sul mercato la quota è alla base dell’opzione legislativa per il giudizio divisorio: “il giudizio in questione è divenuto ormai lo sviluppo normale di ogni procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota: ... la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro: e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l’acquisto della quale obbligherebbe l’eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l’onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima; e, nel secondo, per la – intuitivamente – maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro” (Cass. 18.4.2012, n. 6072).

3. Alienazione della quota indivisa

L’ultima ipotesi, palesemente avversata dalla legge, è costituita dalla vendita della quota indivisa: difatti, solo se la separazione in natura non è richiesta o non è possibile e soltanto qualora il giudice ritenga “probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.”, è possibile procedere all’alienazione della quota.
La scelta del legislatore (residualità dell’alienazione della quota) mira all’individuazione della soluzione più conveniente sotto il profilo economico: è risaputo infatti – e l’esperienza ne dà conferma – che l’interesse del mercato per una quota indivisa, magari in contitolarità coi familiari del debitore, è estremamente esiguo e che si riesce a collocarla soltanto all’esito di numerosi esperimenti di vendita e ribassi del prezzo, quando addirittura, come accade nella maggior parte dei casi, il prezzo diviene irrisorio e, a quel punto, o i creditori desistono (o sono costretti a desistere da una declaratoria di antieconomicità ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.) o un altro comproprietario ottiene la piena proprietà del bene con un minimo esborso. È a questo punto evidente il contrasto tra un simile meccanismo e lo scopo dell’espropriazione, che è quello di vendere coattivamente i beni del debitore nel più breve tempo possibile e al prezzo più elevato conseguibile, al fine di soddisfare i creditori ed estinguere così i debiti nella massima misura possibile.
Ragionevolmente, dunque, l’art. 600 c.p.c. limita fortemente i poteri discrezionali del giudice dell’esecuzione.
Per potere disporre la vendita della quota indivisa occorre infatti formulare una prognosi estremamente favorevole sull’esito della gara, ipotizzando che il prezzo di aggiudicazione della quota sia direttamente proporzionale a quello che si potrebbe ottenere dall’alienazione del bene nella sua interezza (per esempio, si dovrebbe pensare a qualcuno che acquista al prezzo di 50 la quota indivisa di metà di un immobile che è stimato 100; nella prassi, gli unici casi in cui si procede a tale forma di vendita si verificano quando il comproprietario, comparso all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione, manifesti la propria volontà di comprare la quota al prezzo corrispondente alla frazione del valore dell’intero, ma in tal caso in vari uffici giudiziari si richiede un’offerta “seria”, cioè irrevocabile e accompagnata da cauzione).
Il giudizio prognostico (così speranzoso sull’esito della gara) del giudice dell’esecuzione deve essere congruamente motivato nell’ordinanza del magistrato e può essere sindacato con un’eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Gli interessati a impugnare l’ordinanza che dispone la vendita della quota sono principalmente i creditori (ma anche l’esecutato può avervi interesse), poiché la decisione del giudice (se sorretta da una prognosi favorevole immotivata o incongrua), ponendosi in contrasto con l’ordine imposto dall’art. 600 c.p.c., è certamente idonea a cagionare un danno al ceto creditorio (ritardo e riduzione nel recupero del credito, se non addirittura impossibilità di una sua soddisfazione), rientrando nel notorio la scarsa appetibilità della quota.
Qualora, poi, sia stata posta in vendita la quota (sulla scorta di una prognosi favorevole immotivata o incongrua) e, all’esito di plurimi esperimenti di vendita infruttuosi, il giudice dichiari l’antieconomicità della procedura a norma dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., tale ultimo provvedimento può essere impugnato per aver mancato il giudice dell’esecuzione di disporre il giudizio divisorio, tramite il quale il bene potrebbe avere una qualche chance di liquidazione.
Infine, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali, non si può del tutto escludere un’ipotetica responsabilità civile del magistrato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117 del 1988.

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