L'esperto risponde alla domanda:
In sede di udienza di una procedura esecutiva presso terzi, il legale del debitore si costituisce depositando procura alle liti e proponendo opposizione (solo) a verbale contestando genericamente la prescrizione del diritto fatto valere e la sua inesistenza. Il Giudice fissa udienza davanti al GE (senza termine per costituirsi). Poiché l'opposto, che si dovrà costituire entro l'udienza, potrà prendere posizione unicamente sulle generiche contestazioni mosse a verbale dall'opponente, chiedo chiarimenti in merito alla posizione dell'opponente se può o meno integrare la propria opposizione presentata a verbale entro l'udienza fissata davanti al GE.
Nella configurazione risultante dalla novella della legge 28 febbraio 2006 n.52, le opposizioni esecutive in senso stretto (cd. successive, cioè quelle proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva) sono strutturate come giudizi a bifasicità eventuale, ovvero seguono una scansione articolata in due fasi, l’una con funzione cautelare, l’altra (meramente eventuale) concernente il merito della controversia.
Nella sequenza procedimentale delineata, in termini simili, dagli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 del codice di rito (rispettivamente per l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione di terzo all’esecuzione), la prima fase del giudizio: è introdotta da un ricorso indirizzato al giudice dell’esecuzione; si impernia su un’udienza svolta in camera di consiglio (art.185 disp. att. c.p.c.), senza la rigorosa predeterminazione di termini a comparire (la cui entità è rimessa al potere discrezionale del G.E.); ha ad oggetto la delibazione, sulla base di una cognizione di mera verosimiglianza, sulla istanza cautelare (sospensione dell’esecuzione o provvedimenti indilazionabili); si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza, soggetta a reclamo.
In applicazione del principio generale di strumentalità delle forme, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’ammissibilità della opposizione proposta con modalità equipollenti al ricorso diretto al G.E., quali una dichiarazione orale resa al giudice dell’esecuzione e raccolta nel verbale di udienza oppure in una scrittura difensiva depositata all’udienza.
In tal senso, precisamente si è espressa Cass., Sez. U., 15/10/1998, n. 10187: “Sia per l’opposizione all’esecuzione che per l’opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti” (conformi, Cass., 19/12/2006, n. 27162; Cass., 25/06/2003, n. 10132).
La deduzione difensiva svolta in udienza può rivestire la descritta efficacia equipollente soltanto qualora presenti i requisiti di contenuto-forma propri del ricorso in opposizione: non soltanto provenga da un difensore munito di procura alle liti, ma (soprattutto) contenga gli elementi conformativi della domanda giudiziale, ovvero la causa petendi (con la indicazione dei motivi di opposizione) ed il petitum (non limitato alla sola istanza cautelare ma inclusivo anche della richiesta di provvedimenti di merito di declaratoria della inesistenza del diritto a procedere esecutivamente o di nullità di atti esecutivi).
Sull’opposizione così spiegata, il G.E. è tenuto ad instaurare il contraddittorio con la fissazione di una udienza ad hoc (disponendo altresì, se la parte opposta non sia presente, la notificazione dell’atto di opposizione) e di un termine all’opposto per la costituzione (termine che se non stabilito si intende riferito sino all’udienza per la discussione sull’istanza cautelare).
Le considerazioni esposte consentono di rispondere al quesito.
Nel caso prospettato, occorrerà innanzitutto valutare se le deduzioni svolte a verbale di udienza abbiano efficacia equipollente al ricorso diretto al G.E. e possano considerarsi idoneo atto introduttivo dell’opposizione.
Eventuali integrazioni ad opera del debitore (con atto scritto depositato oppure ancora a verbale della successiva udienza), con la deduzione (ad esempio) di differenti ragioni fattuali o giuridiche, dovranno considerarsi alla stregua di una nuova opposizione, sempre consentita fintanto che sulla prima opposizione non sia intervenuta sentenza passata in giudicato (sull’argomento, vedi in questa rubrica, la risposta al quesito su Opposizioni – bifasicità – domande nuove): dovrà pertanto essere instaurato il contraddittorio e garantita all’opposto la piena esplicazione delle facoltà difensive.
Fermo quanto sopra ai fini dell’ammissibilità, la (nuova) opposizione in tal modo formulata non si sottrarrà al rispetto dei limiti temporali preclusivi stabiliti per la opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c. come emendato dal d.l. 59/2016) e, soprattutto, per la opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.: venti giorni dalla conoscenza, legale o di fatto, dell’atto asseritamente viziato: da ultimo, con diffusa motivazione, Cass. 13/2/2018, n. 3430).