L'esperto risponde alla domanda:
Buongiorno, un mio cliente mi ha posto il seguente quesito. Ha acquistato all'asta tre mesi addietro un appartamento in proprietà, con giardino e posto auto in uso esclusivo. Il decreto fa espresso riferimento al giardino ma non al posto auto. E' necessario fare un'istanza di correzione materiale o visto che il posto auto risulta dai titoli di provenienza precedenti si può eventualmente soprassedere?
Secondo la specifica disposizione dettata per la espropriazione forzata dall’art. 2912 cod. civ. «il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata».
Si tratta, a ben vedere, di applicazione della regola generale dettata in tema di pertinenze (ovvero delle cose destinate in modo durevole al servizio di altre) dall’art. 818 cod. civ., a mente derl quale: «Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici».
Con particolare riferimento all’art. 2912 cod. civ., la Suprema Corte, valorizzando l’intrinseca idoneità del dato catastale ai fini della identificazione del bene nel sistema di pubblicità immobiliare, ha chiarito che la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di un bene pur astrattamente configurabile come pertinenza del bene staggito integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi di tenore contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), un indice decisivo in senso contrario alla operatività della presunzione ex art. 2912 cod. civ. ed alla estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza (Cass. 21/05/2014, n. 11272).
Le premesse consentono di rispondere al formulato quesito.
Risultando pacificamente il posto auto nella titolarità del debitore esecutato in forza dei precedenti titoli di provenienza, la mancata indicazione nel decreto di trasferimento (e, ancor prima, nell’atto di pignoramento) del posto auto stesso quale accessorio o pertinenza dell’immobile staggito non ne inficia l’acquisto dello stesso da parte dell’aggiudicatario, il quale dovrà ritenersi realizzato (senza necessità di alcuna correzione o integrazione del decreto di trasferimento) in forza del principio effetto estensivo alle pertinenze degli atti relativi al bene principale.
La affermazione che precede è valida tuttavia solo ed unicamente se il posto auto, pur astrattamente configurabile come pertinenza, non integri un bene catastalmente autonomo, non sia cioè munito di elementi identificativi propri, esclusivi ed univoci: in quest’ultimo caso, infatti, il posto auto non può considerarsi oggetto del pignoramento e, quindi, nemmeno del trasferimento in favore dell’aggiudicatario.