L'esperto risponde alla domanda:
Poco tempo fa ho acquisito all'asta un appartamento. Il condomino dirimpettaio non ne sapeva nulla e ora mi ha fatto un'offerta per ricomprarlo da me. Ora mi chiedo, avendo già provveduto al saldo prezzo ma non avendo ancora ricevuto il decreto di trasferimento (e il delegato non sa indicarmi i tempi necessari neanche orientativamente), sono nella posizione per rivendere già l'immobile? se sì, come? E poi, avendolo intestato come prima casa, se lo vendessi potrei comunque usufruire dell'agevolazione ricomprando un'altra (prima) casa entro un anno, anche se questa l'acquistassi tramite un'altra asta?
Il quesito proposto pone due ordini di questioni.
In primo luogo, va escluso che nella situazione rappresentata l’aggiudicatario possa allo stato disporre, rivendendolo a terzi, dell’immobile oggetto di espropriazione forzata.
Soltanto con l’emissione del decreto di trasferimento, infatti, si realizza giuridicamente a favore dell’aggiudicatario (che pur abbia versato il saldo prezzo nel termine previsto) l’effetto traslativo, l’acquisto del diritto di proprietà sul bene pignorato.
Il decreto di trasferimento costituisce l’atto conclusivo del subprocedimento di liquidazione del bene: come chiarito dalla Suprema Corte, il trasferimento dell’immobile pignorato è l’effetto di una fattispecie complessa a formazione progressiva costituita dall’aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo di aggiudicazione e dal decreto di trasferimento (così Cass. 19/07/2005, n. 15222).
Con l’aggiudicazione e il versamento del saldo prezzo, dunque, l’aggiudicatario è titolare di un mero jus ad rem, cioè a dire di un diritto di natura processuale che si rivolge all’autorità giudiziaria ed ha ad oggetto la pronuncia dell’atto (processuale con effetti sostanziali) del decreto di trasferimento, per la cui emissione il codice non fissa alcun termine (tuttavia circolari sulle buone prassi invalse un po’ in tutti gli uffici giudiziari raccomandano al G.E. l’adozione in tempi contenuti, non oltre trenta giorni dal versamento del saldo prezzo).
Tale diritto di carattere processuale è subordinato al verificarsi di fatti materiali o giuridici idonei ad elidere l’efficacia dell’aggiudicazione: fatti materiali, quali ad esempio il perimento del bene tra aggiudicazione e trasferimento, restando detto evento a carico del debitore esecutato, ancora proprietario del bene (res perit domino); circostanze di rilievo giuridico che possano giustificare un provvedimento del G.E. di sospensione della vendita (con effetto sostanziale di revoca dell’aggiudicazione) per iniquità del prezzo ex art. 586 c.p.c. (per una compiuta analisi di quest’istituto e dell’ambito applicativo della fattispecie, vedi Cass. 21/09/2015, n.18451).
In definitiva, rispondendo alla prima domanda, l’aggiudicatario potrà disporre (vendere ma anche donare, prestare il consenso alla iscrizione di un’ipoteca) soltanto dopo l’emissione del decreto di trasferimento ad opera del GE.
Quanto al regime fiscale dell’eventuale successivo trasferimento a terzi, occorre considerare due profili: la rivendita dell’immobile sconterebbe infatti una duplice tassazione, avente ad oggetto l’imposta sul reddito e l’imposta di registro.
Quanto all’imposta sul reddito, se la rivendita avvenisse per un prezzo maggiore di quello di acquisto si determinerebbe una plusvalenza tassabile.
L’art. 67, comma 1, del d.P.R. 917/1986 (testo unico imposte sui redditi) ricomprende tra le plusvalenze determinanti un reddito tassabile per le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio dell’impresa, arte o professione anche quelle realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili, ossia fabbricati e terreni agricoli, acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, aumentato di ogni costo inerente al bene stesso (aumentato cioè degli oneri fiscali e dei compensi notarili sopportati per l’acquisto e di eventuali spese sostenute per opere incrementative del valore dell’immobile).
La plusvalenza così realizzata, tuttavia, in luogo della normale aliquota risultante dalla dichiarazione dei redditi della persona soggetta a tassazione, può essere sottoposta ad un’imposta sostitutiva nella misura predeterminata ed uguale per tutti del 20%: si tratta di una modalità di tassazione alternativa a quella ordinaria, la cui scelta è rimessa al contribuente, che deve farne espressa richiesta al notaio all’atto della stipulazione dell’atto di cessione dell’immobile.
Quanto all’imposta di registro, si deve considerare che il trasferimento con atto a titolo oneroso prima del decorso di cinque anni dall’acquisto farebbe venir meno (quale che sia il prezzo di rivendita, anche per ipotesi uguale o inferiore a quello di acquisto) il beneficio della cd. prima casa, ovvero l’applicazione in sede di registrazione del decreto di trasferimento dell’aliquota nella misura ridotta del 2% sul prezzo di aggiudicazione (ovvero, se richiesto, sul cd. prezzo valore). Pertanto, ai sensi della nota II-bis).4. all’art.1 del d.P.R. 131/1986 (testo unico imposte di registro), l’aggiudicatario che rivende è tenuto al pagamento della differenza tra la misura ordinaria dell’imposta di registro (pari al 9% della base imponibile costituita dal prezzo di aggiudicazione o dal prezzo valore) e quanto già versato (il 2% della stessa base imponibile) nonché di una soprattassa pari al 30% dell’imposta. Tuttavia la disposizione da ultimo citata, con clausola di salvezza finale, prevede che la maggiore imposta (e la relativa sanzione) ora illustrata non si applica qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici della cd. prima casa, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
La norma, non distinguendo tra tipologie di acquisto (su base negoziale o in sede di espropriazione), consente di rispondere affermativamente alla seconda domanda formulata: qualora l’aggiudicatario (dopo l’emissione del decreto di trasferimento) alienasse a terzi l’immobile così acquistato ed entro un anno acquistasse (per contratto o all’esito di una procedura espropriativa o fallimentare) altro immobile da adibire ad abitazione principale, potrebbe di certo usufruire degli illustrati benefici fiscali relativi al regime della cd. prima casa.