L' esperto risponde

Pignoramento

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI - RETRIBUZIONI LIMITI DI PIGNORABILITA' - RETRIBUZIONE GRAVATA PREESISTETE ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO EX ART. 156 CODICE CIVILE -

L'esperto risponde alla domanda:

Nel caso in cui è stata pignorata una retribuzione netta pari ad €.3.000 su cui grava ordine di pagamento diretto ex art.156 c.c. in favore di coniuge e figli (giusta separazione consensuale successiva al titolo esecutivo e precedente al pignoramento) per €.2.000 e cessione volontaria per €.300, ritenete che si possa procedere all'assegnazione del quinto della retribuzione, non considerando opponibile il pagamento diretto (peraltro pari ad oltre la metà della retribuzione) oppure ritenete che vada rigettata l'istanza di assegnazione in quanto comporterebbe la riduzione della retribuzione a meno della metà ? In caso di assegnazione la retribuzione si ridurrà ad €.100 (3000 - 2000 - 300 - 600), salva la possibilità di ridurre gli oneri familiari in considerazione del suo reddito ridotto.

I crediti per emolumenti retributivi (intensi nella lata accezione di tutte le somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità legate al rapporto di lavoro, incluse quelle a causa di licenziamento) da lavoro dipendente (o anche parasubordinato ex art. 409, primo comma, n.3, c.p.c.) sono beni giuridici relativamente impignorabili, cioè assoggettabili ad azione esecutiva  soltanto nella circoscritta misura espressamente previste dalla legge,  e ciò al fine di rendere effettiva la funzione costituzionale (art. 36 Cost.) della retribuzione come mezzo per garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore.

Più precisamente, le retribuzioni dei dipendenti privati sono, ai sensi dell’art. 545 c.p.c., normalmente pignorabili nei limiti di un quinto (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali), salva la pignorabilità di quote maggiori per la soddisfazione di crediti particolarmente qualificati (quali ad esempio, i crediti di natura alimentare); in ipotesi di simultaneo concorso di crediti aventi diverso titolo (ad esempio, crediti alimentari con crediti ordinari), l’art. 545, comma quinto, c.p.c. sancisce che il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell’ammontare della retribuzione, costituente l’entità minima assicurata in ogni caso al lavoratore.

Analoghe disposizioni sono dettate per le retribuzioni dei dipendenti pubblici dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: posta la generale pignorabilità degli emolumenti nei limiti di un quinto per ogni tipo di credito (e nei limiti di un terzo per il soddisfo di crediti alimentari), l’art. 2 prevede che il pignoramento e il sequestro per il simultaneo concorso di cause «non possono colpire una quota maggiore della metà» della retribuzione, sempre valutata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Lo stesso D.P.R. 180/1950 regola inoltre specificamente la facoltà del lavoratore di cedere volontariamente parte dello stipendio: stabilisce (art. 5) per siffatte cessioni un duplice limite, di natura quantitativa (le cessioni non possono superare il quinto della retribuzione netta) e temporale (le cessioni non possono avere durata superiore a dieci anni); prevede poi (art. 68) che in caso di retribuzione già gravata da preesistente cessione perfezionata e debitamente notificata, il pignoramento possa vere ad oggetto unicamente «differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta».

Anche per tali situazioni, è espressamente sancita la intangibilità dell’importo pari alla metà della retribuzione.

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità è pacificamente nel senso della integrale equiparazione, ai fini della sottoponibilità ad espropriazione forzata, tra le retribuzioni da lavoro pubblico e quelle da lavoro privato, con estensione a queste ultime delle disposizioni (specie quelle in tema di cessione volontaria) originariamente fissate dal D.P.R. 180/1950 per il lavoro pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 20/01/2017, n. 1545; Cass., 18/01/2012, n. 685; Cass., 22/04/1995, n. 4584).

Alcuna previsione positiva disciplina invece la concorrenza tra pignoramento e ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 156 c.c., oggetto specifico del quesito.

Si tratta di questione assai complessa, non particolarmente approfondita in dottrina e sulla quale non si è ancora espresso il giudice di nomofilachia, rinvenendosi nei repertori soltanto sporadici arresti della giurisprudenza di merito.

Un’adeguata risposta impone brevissime considerazioni generali sull’istituto dell’ordine di pagamento diretto.

Al fine di rafforzare la garanzia dell’adempimento degli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione legale tra coniugi, l’art. 156, comma sesto, c.c. prevede che in caso di inadempienza di tali obblighi, il giudice della separazione «può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto».

Si regolamenta, in tal modo, una ingiunzione di pagamento (omologa, ancorchè non uguale, alla fattispecie disciplinata  dall’art.8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 in tema di divorzio) rivolta direttamente ad un soggetto terzo - debitore (per qualsivoglia titolo) dell’obbligato al mantenimento - a favore del beneficiario dell’assegno di mantenimento (potendo l’ordine essere emanato anche a tutela degli obblighi di mantenimento della prole), con effetto sostanziale assimilabile ad una cessione coattiva del credito.

E’ importante precisare che, nonostante il tenore letterale della norma, il giudice della separazione non incontra alcun limite quantitativo nella determinazione dell’entità della quota della retribuzione da pagare in favore del beneficiario; come ha chiarito infatti Cass., 2/12/1998, n. 12204: «in tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 c.c., per effetto della quale il giudice può disporre, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, che una parte di tali somme venga versata direttamente all’avente diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio blocco normativo costituito, in subiecta materia, dagli artt. 148 e seguenti c.c., dall'art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del beneficiario.

Venendo al caso prospettato, astrattamente legittimo si profila  dunque l’ordine di pagamento per l’importo indicato, pari ai due terzi della retribuzione, avendo in detta quantità apprezzato il giudice la misura necessaria a salvaguardare gli interessi dei soggetti aventi diritto al mantenimento.

Circa l’incidenza sulla possibile ulteriore pignorabilità della retribuzione, il carattere intrinsecamente coattivo che connota l’ordine di pagamento (cioè a dire la sua idoneità a disporre autoritativamente del bene-credito di un soggetto – l’obbligato al mantenimento – per indurlo al rispetto di un’obbligazione, indipendentemente dalla sua volontà) rendono esso assimilabile, in senso lato, ad un’assegnazione forzata.

Nello stesso senso, quantunque in relazione alla (funzionalmente) omologa intimazione di pagamento di cui all’art. 8 della legge sul divorzio, la Suprema Corte ha affermato che «quando si sottrae al debitore la libera disponibilità di un bene (il credito verso il datore di lavoro) e lo si destina coattivamente al soddisfacimento di un suo debito, non pare dubbio che si realizzi un’espropriazione forzata» (Cass., 07/07/1976, n. 2533).

La preesistenza di un ordine di pagamento diretto gravante sulla retribuzione va quindi qualificata alla stregua di un vincolo di natura espropriativa e comporta l’applicazione delle (sopra richiamate) disposizioni in tema di simultaneo concorso di vincoli di natura differente sul credito retributivo pignorato: in definitiva ed in sintesi, l’operatività del limite complessivo della intangibilità della metà della retribuzione (così anche Trib. Milano, 22 maggio 2001).

In relazione al quesito formulato, deve conclusivamente affermarsi la inesistenza di retribuzione utilmente pignorabile, con conseguente rigetto della istanza di assegnazione.

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