L' esperto risponde

Pignoramento

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CANONI LOCATIZI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EFFETTI

L'esperto risponde alla domanda:

In forza di sentenza di condanna in primo grado viene eseguito pignoramento presso terzi di canoni di locazione scaduti e a scadere che il conduttore inizia ad accantonare mensilmente. La provvisoria esecuzione della sentenza viene sospesa in grado di appello e il giudice dell'esecuzione sospende l'esecuzione. Il conduttore deve continuare ad accantonare i canoni mensili a maturare dopo la sospensione dell'esecutorietà della sentenza e/o dopo la sospensione dell'esecuzione o deve corrisponderli al locatore?

La sospensione dell’esecuzione si inquadra nelle cd. vicende anomale del processo, così definite in quanto il loro verificarsi dà luogo ad una deviazione dello stesso dallo scopo cui è preordinato, ovvero la soddisfazione coattiva del credito portato dal titolo esecutivo.

In forza della formulazione dell’art. 623 cod. proc. civ., si distinguono tre categorie di sospensione dell’esecuzione: a) la sospensione disposta dalla legge, che discende ipso iure dal verificarsi di determinate situazioni previste da disposizioni positive (ad es. dall’art. 601 cod. proc. civ. in caso di giudizio di divisione del bene indiviso pignorato pro quota); b) la sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, detta anche sospensione esterna, poiché resa nell’ambito di giudizi di impugnazione di provvedimenti giudiziali muniti di efficacia esecutiva; c) la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito e a seguito della proposizione delle opposizioni esecutive.
A queste tipologie si aggiunge poi la sospensione cd. concordata regolata dall’art. 624bis cod. proc. civ., disposta su concorde istanza delle parti per un periodo di tempo non eccedente i ventiquattro mesi.
In tutte le descritte ipotesi, identici sono gli effetti della sospensione dell’esecuzione: questa determina una temporanea paralisi del processo (e solo di quel processo esecutivo oggetto di sospensione, non di altre procedure eventualmente promosse sulla base dello stesso titolo), il quale entra in uno stato di quiescenza, destinato a terminare una volta cessato l’evento che ha dato causa alla sospensione.
Come recita l’art. 626 cod. proc. civ., «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»: la sospensione opera, in altri termini, solo come evento impeditivo dell’ulteriore sviluppo del procedimento, in relazione cioè alle attività successive nella sequenza procedimentale e non anche per quelle già poste in essere.
Di conseguenza: sospesa l’esecuzione per qualsivoglia ragione, restano pienamente validi e produttivi di effetti gli atti esecutivi già compiuti, ed in primis l’atto di pignoramento e il relativo vincolo di indisponibilità dei beni staggiti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla sospensione cd. esterna, la sospensione della esecutività del titolo giudiziale pronunciata ad opera del giudice dell’impugnazione (nel caso, ex art. 283 cod. proc. civ. in sede di appello)  non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo (così Cass. 04/06/2013, n. 14048).
Le considerazioni che precedono consentono di poter rispondere al quesito prospettato.
La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza  azionata in executivis non fa cessare (né in altro modo incide su) gli effetti del vincolo nascente dall’operato pignoramento: il terzo pignorato è e resta custode delle somme pignorate ex art. 546 cod. proc. civ. ed in tale qualità è tenuto ad accantonare, fino a concorrenza dell’importo pignorato (pari all’importo precettato aumentato della metà), le somme da lui dovute (nella specie, a titolo di canoni locatizi) al debitore esecutato.

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