L'esperto risponde alla domanda:
In una espropriazione immobiliare il debitore è deceduto prima della notificazione e della trascrizione del pignoramento. I chiamati hanno accettato con beneficio di inventario trascritto presso l'ufficio del territorio del luogo in cui si è aperta la successione. Nell'atto di pignoramento il creditore dà atto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dei chiamati ma trascrive l'atto contro il debitore deceduto pur notificandolo anche agli eredi. La procedura esecutiva può proseguire correttamente con vendita e trascrizione del decreto di trasferimento contro il debitore deceduto oppure no in quanto la trascrizione del pignoramento doveva essere effettuata dal creditore contro gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario?
Il pignoramento, in generale, “consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi” (art. 492 c.p.c.) e quello immobiliare, nello specifico, “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente ... i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492” (art. 555 c.p.c.).
Come dettagliamente spiegato da Cass. 7998/2015 (e confermato da Cass. 9572/2015), il pignoramento immobiliare “pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”.
L’ingiunzione dell'ufficiale giudiziario contenuta nell’atto notificato deve essere specificamente indirizzata alla persona da assoggettare ad esecuzione (e la successiva trascrizione deve essere eseguita contro il medesimo soggetto).
Proprio per tale ragione, un precedente di legittimità ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la giuridica inesistenza del pignoramento rivolto nei confronti degli eredi impersonalmente, non individuabili come destinatari dell’ingiunzione (Cass. 20680/2009, che parla di vizio radicale del pignoramento, insanabile).
Il fatto che l’ingiunzione venga rivolta al de cuius e notificata (“per conoscenza”) agli eredi (come pare sia accaduto nella fattispecie) non scalfisce le considerazioni suesposte, poiché il pignoramento è rivolto nei confronti del defunto, che – certamente – non è più titolare del diritto di proprietà del bene (e, invero, neanche di altri diritti!).
Se l’apertura della successione comporta un’eredità giacente, l’accettazione dell’eredità determina l’acquisizione del cespite che fu del de cuius al patrimonio dell’erede, seppure con “responsabilità limitata” in caso di accettazione con beneficio di inventario (Cass. 13206/2012).
Conseguentemente, l’espropriazione deve essere iniziata e condotta nei confronti di quest’ultimo, titolare del bene, destinatario dell’ingiunzione notificata e soggetto contro cui trascrivere il pignoramento.
In conclusione, rispondendo al quesito, il pignoramento è radicalmente invalido perché affetto da vizi ostativi alla prosecuzione della procedura e alla sua fisiologica conclusione (cioè, la liquidazione del bene mediante alienazione forzata dall’esecutato all’aggiudicatario); difatti, l’ingiunzione è stata rivolta a un soggetto non più esistente (il de cuius) e non più proprietario del bene, anziché ai titolari del cespite (gli eredi) nei confronti dei quali è stata presa una trascrizione inefficace perché non conforme all’atto notificato.
Poiché il vizio attiene alle condizioni dell’azione esecutiva, il giudice dell’esecuzione può rilevarlo d’ufficio (o su sollecitazione della parte con istanza esecutiva ex art. 486 c.p.c.) e, conseguentemente, disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva (v. Cass. 2043/2017).