L' esperto risponde

Pignoramento

PIGNORAMENTO INTERO IMMOBILE - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE PRIMA DEL PIGNORAMENTO - PIGNORAMENTO IN ECCESSO - RIGETTO ISTANZA DI VENDITA DELL'INTERO - CONDIZIONI

L'esperto risponde alla domanda:

È stato pignorato un bene in comunione legale, fino al valore corrispondente alla quota del solo coniuge obbligato ai sensi dell’art. 189 c.c. Nel corso della procedura esecutiva è stato accertato che i coniugi si sono separati, con conseguente scioglimento della comunione legale, in data anteriore alla trascrizione del pignoramento. Ho chiesto la vendita del bene indiviso, con riserva di attribuzione della metà del ricavato al coniuge non obbligato. Il Giudice, invece, ha rigettato l'istanza di vendita, in quanto, "essendo la debitrice esecutata titolare della sola quota di 1/2, nel caso in cui fosse trasferito l'intero della piena proprietà del bene, l'eventuale aggiudicatario potrebbe subire l'evizione". E' corretto?

 

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (che ha posto fine a diatribe nella giurisprudenza di merito), l’espropriazione – per debiti personali di uno solo dei coniugi – di un bene in comunione legale deve riguardare il bene nella sua interezza e non la metà del cespite (Cass. 14/3/2013, n. 6575).

Mentre lo scioglimento della comunione durante la procedura non ha effetti (in ragione delle regole contenute negli artt. 2913 ss. c.c.), il passaggio al regime di separazione dei beni (anche per effetto di separazione personale tra i coniugi) in un momento anteriore al pignoramento comporta la necessità di colpire il bene limitatamente alla quota di spettanza di ciascun coniuge.

Perciò, nel caso illustrato dal quesito, il pignoramento non avrebbe dovuto riguardare l’intero cespite, bensì la quota di ½.

Essendo state colpiti diritti non spettanti al debitore (la quota di ½ dell’altro coniuge) il giudice ha correttamente rigettato l’istanza di alienare l’intero cespite, non potendosi procedere ad espropriazione di un bene che è estraneo al patrimonio del debitore.

Si sarebbe dovuta domandare, invece, la liquidazione della quota di ½, da effettuarsi con le forme prescritte dall’art. 600 c.p.c.

Quanto al rigetto dell’istanza di vendita si segnala la seguente massima di legittimità: “qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore” (Cass. 3/4/2015, n. 6833).

Nella motivazione della sentenza della Suprema Corte si legge che “non si ha ragione di negare l'efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui [al debitore] spettante, alla duplice condizione:

- che con quell'atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;

- che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest'ultimo e non di altro o minore.”.

Dal citato precedente si evince che la richiesta del procedente di alienazione del bene nella sua interezza, anziché per la minor quota di ½, giustifica il provvedimento di rigetto dell’istanza di vendita.

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