L'esperto risponde alla domanda:
Nel caso in cui un'immobile abitativo (A4), in cui l'esecutato è una persona fisica, viene acquisito all'asta da una persona giuridica, è possibile richiedere l'applicazione dell'imposta di registro in base al prezzo valore o bisogna applicare l'imposta di registro del 9% ?
Il decreto di trasferimento, con cui si realizza l’effetto sostanziale traslativo a titolo oneroso del diritto pignorato, è sottoposto alla registrazione ed assolve pertanto la relativa imposta, nella misura e con le modalità stabilite dal d.P.R. 131/1986.
Qualora oggetto del trasferimento coattivo sia il diritto di proprietà o altro diritto reale limitato su immobili edificati, le aliquote per l’imposta di registro sono due:
- l’aliquota ordinaria, pari al 9 per cento;
- l’aliquota agevolata, pari al 2 per cento, per la cd. prima casa.
Rientrano in questa seconda ipotesi i trasferimenti che hanno ad oggetto unità immobiliari destinati a fini abitativi (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9), purchè ricorrano le seguenti condizioni: (a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente, persona fisica, ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività, con dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato da rendersi, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (b) che nell'atto di acquisto l'acquirente, persona fisica, dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; (c) che nell'atto di acquisto l'acquirente, persona fisica, dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge fruendo di agevolazioni il diritto reale trasferito.
Quanto alla determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta, l’art. 44, comma primo, del citato D.P.R. 131/1986 prevede che «per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata, ovvero all’asta pubblica, e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione».
Sino a qualche anno fa era controversa l’applicabilità ai trasferimenti effettuati in sede di espropriazione immobiliare dell’art.1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n.266, così formulato: «in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del TUR, è fatta salva l’applicazione dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30%».
La trascritta disposizione stabilisce che in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva ed oggettiva e di specifiche condizioni, la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili abitativi, è costituita dal «valore catastale» incrementato per stabiliti moltiplicatori (differenti per i terreni e per i fabbricati), a prescindere dal corrispettivo concordato in atto (sistema del cd. prezzo-valore): l’operatività di questo criterio forfettario nella pratica si rivela un notevole beneficio fiscale (in termini di minore imposta da corrispondere) per l’acquirente dell’immobile, in ragione dei bassi valori delle rendite catastali rispetto agli effettivi prezzi di mercato dei cespiti.
A sancire la praticabilità di siffatto criterio anche in caso di trasferimento coattivo di immobile è intervenuta, risolvendo questione di legittimità costituzionale, la Consulta con la sentenza 23 gennaio 2014 n.6.
Individuata la finalità dell’art.1, comma 497, legge 266/2005 nel «consentire al contribuente di scegliere la soluzione più conveniente in relazione all'andamento del mercato immobiliare», la Corte Costituzionale ha ravvisato la illegittimità della norma per contrarietà all’art.3 Cost. nella «mancata previsione – a favore delle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto – del diritto potestativo, al contrario riconosciuto all’acquirente in libero mercato, di far riferimento, ai fini della determinazione dell’imponibile di fabbricati ad uso abitativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, al valore tabellare dell’immobile», dacchè «la mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, in particolare, con riguardo, all’esclusività del diritto potestativo concesso all’acquirente in libero mercato».
Alla luce della declaratoria di incostituzionalità, quindi, in caso di acquisto in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, è ora possibile determinare la base imponibile dell’imposta di registro secondo il criterio del cd. prezzo-valore su opzione espressa dell’acquirente-aggiudicatario, purchè ricorrano le condizioni oggettive (immobile ad uso abitativo o sue pertinenze) e soggettive (acquirente persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).
Alla luce delle esposte considerazioni riesce agevole la risposta al quesito proposto: mancando la condizione oggettiva della destinazione dell’immobile a casa di abitazione e la condizione soggettiva di persona fisica dell’aggiudicatario, l’imposta di registro nella specie sarà pari al 9 per cento commisurato sull’importo del prezzo di aggiudicazione.