L' esperto risponde

Estinzione

ESTINZIONE - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - EFFETTO COSTITUTIVO O DICHIARATIVO - INCIDENZA SULLA FACOLTA' DI INTERVENTO DI ALTRI CREDITORI

L'esperto risponde alla domanda:

Pignoramento immobiliare su locale commerciale. Nelle more, prima di addivenire alla vendita, il conduttore del locale sottoposto al pignoramento – che intende acquistare immediatamente il cespite – trova un’intesa con i creditori e anche con i debitori per acquistare l’immobile: si stabilisce che il prezzo della vendita sia versato direttamente alla banca e agli altri creditori (i quali dovranno poi rinunciare all’esecuzione), mentre una piccola residua parte spetterà ai venditori. Il notaio incaricato dell’atto afferma che, anche se i creditori depositano subito l’atto di rinuncia nel fascicolo telematico, fino all’ordinanza di estinzione del G.E. possono intervenire altri creditori entro 45 giorni. È corretto?

La rinuncia agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 629 c.p.c. determina l’estinzione del processo esecutivo se:

−      l’atto abdicativo non contiene riserve e condizioni (altrimenti è inefficace;  Cass., 7.3.97, n. 2050);
−      la rinuncia proviene da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (anche se intervenuti tardivamente;  Cass., 30.11.05, n. 26088), qualora il processo si trovi nella fase “prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione” (art. 629, comma 1, c.p.c.);
−      dopo la vendita (rectius, l’aggiudicazione), la rinuncia proviene da tutti i creditori, procedente e intervenuti, anche se non titolati (art. 629, comma 2, c.p.c.).

A differenza di quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., non occorre accettazione del debitore esecutato.
Secondo una pronuncia di legittimità (Cass., 14.3.08, n. 6885), “L’estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall’art. 306 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 629 cod. proc. civ., solo con l’ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire”; perciò, affinché possa estinguersi il processo, occorre il provvedimento del giudice dell’esecuzione, al quale si riconosce natura costitutiva e, conseguentemente, stando a tale precedente, fino a quando non è pronunciata l’ordinanza, la procedura non può reputarsi estinta ed è quindi ammissibile l’intervento di altri creditori (il quale preclude l’estinzione stessa).
Più recentemente, la Suprema Corte ha invece statuito che “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell’atto di rinuncia, non è più ammesso l’intervento di altri creditori” (Cass., 21.11.17, n. 27545).
Pertanto, all’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 629 c.p.c. deve riconoscersi natura dichiarativa e ricognitiva di un’e­stinzione già verificatasi, di per sé preclusiva ad altri interventi.
Del resto, il raffronto con l’art. 306 c.p.c. operato dalla più risalente pronuncia di legittimità è improprio, dato che il processo di esecuzione – a differenza del processo di cognizione – deve sempre essere retto da un titolo esecutivo quantomeno nella fase anteriore alla vendita (principio di immanenza del titolo esecutivo, secondo il brocardo nulla executio sine titulo) e, perciò, la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che determinare un automatico ed irreversibile arresto della procedura, indipendentemente dall’adozione di provvedimenti giudiziali.
Per effetto di intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost., 26.11.81, n. 195), avverso il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione (a seguito di rinunzie) è ammesso il reclamo ex artt. 630, comma 3, e 178, commi 3 e 4, c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza.
Con l’ordinanza che dichiara l’estinzione il giudice deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento (previa convocazione delle parti, come prescritto dall’art. 172 disp. att. c.p.c.).

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