L'esperto risponde alla domanda:
Buongiorno, volevo sapere se si poteva considerare formalmente legittimo utilizzare un vaglia circolare postale a titolo di cauzione in sostituzione del tradizionale assegno circolare. Un professionista delegato ha escluso dalla gara l’offerente che nella sua offerta irrevocabile (peraltro compilata in modo formalmente corretto) ha utilizzato il vaglia circolare postale giustificando la sua decisione nel rispetto dell’avviso di vendita che parlava di assegno circolare. E’ corretta la decisione del professionista delegato? Quali riferimenti normativi si possono richiamare a sostegno della decisione del professionista delegato?
Nella vendita senza incanto cd. analogica (svolta cioè con modalità non telematiche, come nel caso prospettato dal quesito) la modalità tradizionale di prestazione della cauzione è costituita dal versamento del relativo importo mediante assegno circolare, materialmente inserito nella busta contenente l’offerta (art. 571 cod. proc. civ.).
Ulteriori modalità di prestazione della cauzione sono previste dall’art. 173 quinquies disp. att. cod. proc. civ., secondo cui il G.E. può stabilire la prestazione della cauzione:
- mediante sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale (norma introdotta dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24);
- mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione (norma introdotta da D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
La opzione in ordine alle modalità di prestazione della cauzione da adoperarsi nella singola procedura è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice dell’esecuzione, espressione del potere di direzione dell’espropriazione lui conferito, e va esercitata nella ordinanza che dispone la vendita ai sensi dell’art. 569 del codice di rito.
Detta ordinanza è il provvedimento che regge l’intera sequenza delle operazioni di liquidazione forzata dell’immobile staggito: essa delinea il cd. programma della vendita, cioè a dire regola, anche mediante una eterointegrazione del dato positivo (cioè con statuizioni ulteriori rispetto alle previsioni minime normative), modalità, tempi e condizioni della fase liquidativa pignorato.
Il contenuto di tale provvedimento, positivamente definito dall’art. 569 cod. proc. civ. e dall’art. 591, comma 1, seconda parte, cod. proc. civ., ne rimarca il rilievo centrale nella espropriazione immobiliare: il giudice dell’esecuzione è infatti tenuto a stabilire, tra l’altro, “le modalità con cui deve essere prestata la cauzione” nonchè “il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto”.
In sintesi, e volendo adoperare una icastica espressione, l’ordinanza in discorso rappresenta la lex specialis del segmento procedimentale liquidativo, la disciplina delle relative attività, delle parti, degli ausiliari, degli altri soggetti a vario partecipanti, tra cui anche gli interessati all’acquisto del bene.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità, infatti, la rigorosa ed incondizionata osservanza delle prescrizioni dettate con l’ordinanza di vendita si impone dunque a garanzia dell’uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell’affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore (principio affermato da Cass., 7 maggio 2015, n. 9255, con riferimento al mancato rispetto di forme straordinarie di pubblicità disposte dal giudice dell’esecuzione in via aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie ex art. 490 cod. proc. civ., e da Cass., 29 maggio 2015, n. 11171, per affermare il carattere perentorio e non prorogabile del termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito).
In ordine poi alla prestazione della cauzione, la descritta cogente valenza dell’ordinanza di vendita è altresì suffragata dallo specifico dettato positivo dell’art. 571 cod. proc. civ., che sanziona con la inefficacia l’offerta di acquisto che sia corredata da una cauzione prestata con modalità differenti da quelle previste nell’ordinanza oppure in misura inferiore a quanto ivi stabilito.
Ben si spiega allora (ed è pienamente condivisibile) la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio 2012, n.12880: in una fattispecie analoga a quella rappresentata nel quesito e pur in relazione ad una vicenda assoggettata ratione temporis al regime anteriore alle riforme degli anni 2005-2006, la S.C. ha sancito che nell’esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso, così ritenendo inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata a mezzo assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita.
Più specificamente, si legge nella testè richiamata sentenza. che l’ordinanza dispositiva della vendita può avere contenuti (ulteriori rispetto a quelli minimali previsti dalla legge) ritenuti dal giudice dell’esecuzione più opportuni e funzionali al migliore svolgimento della procedura esecutiva, tra cui la imposizione di una peculiare forma di cauzione, con la conseguenza che la prestazione di una cauzione con modi differenti da quelli fissati dal giudice equivale a mancata prestazione della cauzione, ipotesi sanzionata dalla legge con la inefficacia dell’offerta.
Applicando gli illustrati principi – del tutto pacifici -, può dunque concludersi nel senso della correttezza della valutazione del professionista delegato: il versamento della cauzione con vaglia circolare postale, con uno strumento diverso da quello stabilito (assegno circolare) nella ordinanza di vendita determina l’inefficacia della offerta di acquisto.