L'esperto risponde alla domanda:
È dovuto il contributo di pubblicazione sul PVP per beni (nella fattispecie ciclomotori) nuovi, non ancora targati?
L’art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia) – inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 27/6/2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/2015, n. 132 – prevede che “ Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente.” (il predetto importo è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
La norma fa riferimento ai “beni mobili registrati”, con ciò intendendo, principalmente,
- le navi e i galleggianti (in virtù delle norme speciali contenute nel codice della navigazione, del R.D.L. 9.5.1932, n. 813 sulla circolazione dei natanti e del D.Lgs.C.P.S. 22.1.1947, n. 340 sul riordino del registro navale)
- gli aeromobili (disciplinati dal codice della navigazione e dal D.P.R. 2.3.1971, n. 285 sullo statuto del registro aeronautico, successivamente soppresso con D.Lgs. 25.7.1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile)
- gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (in forza del R.D.L. 15.3.1927, n. 436 e del R.D. 29.7.1927, n. 1814).
Il momento di iscrizione nei registri è diverso a seconda della tipologia del bene.
Per alcuni beni la registrazione deve avere luogo sin dalla loro formazione o creazione (come per le navi e gli aeromobili; per le prime è sufficiente la semplice impostazione in cantiere).
Per altri beni l’iscrizione è subordinata al compimento di specifiche operazioni che li riguardano, da realizzare in coincidenza col trasferimento della proprietà o con la costituzione di garanzie reali.
Con particolare riferimento agli autoveicoli, l'iscrizione originaria o prima iscrizione nel pubblico registro è disciplinata dagli artt. 5 e 6 del R.D. 29.7.1927, n. 1814, norme che elencano anche i documenti che il richiedente l’iscrizione deve presentare all’ufficio.
Solo dopo tale formalità “Il funzionario dell'A.C.I. trascrive sul Pubblico Registro i dati relativi alla identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo” (art. 7 R.D. 29.7.1927, n. 1814).
Pertanto, per rispondere al quesito, i ciclomotori sono certamente beni “soggetti a registrazione”, ma non possono considerarsi “registrati” finché non sono interamente compiute le operazioni di iscrizione.
L’art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 riguarda espressamente i “beni immobili o mobili registrati” e non appare ragionevole né legittima (stante il disposto dell’art. 23 Cost.) un’interpretazione che estenda agli autoveicoli non ancora registrati l’obbligo di versare il contributo per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche.