L' esperto risponde

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VENDITA VENDITA TELEMATICA (SINCRONA MISTA) OFFERENTE TELEMATICO PROBLEMI DI DISCONNESSIONE ALLA PIATTAFORMA

L'esperto risponde alla domanda:

Se durante la gara di una vendita telematica sincrona mista immobiliare il partecipante telematico lamenta disconnessione internet come deve procedere il delegato?

Nella vendita sincrona mista i rilanci degli offerenti possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura (artt. 2, lett. g), e 22 del D.M. Giustizia n. 32 del 2015).

L’inizio della gara è preceduto dall’invio – agli offerenti “telematici” (cioè, coloro che abbiano presentato l’offerta con modalità telematiche) – di avvisi del gestore tramite posta elettronica certificata o SMS (art. 16 D.M. 32/2015) al fine di consentire all’interessato di collegarsi alla piattaforma e partecipare.

L’irraggiungibilità – iniziale o sopravvenuta – della piattaforma per la gara telematica per problemi nella connessione dell’offerente (peraltro, non agevole da provare) deve ritenersi ininfluente: infatti, non possono imputarsi alla procedura circostanze che esulano dal controllo dei suoi organi.

Se, invece, l’impossibilità di partecipazione è dovuta a un’indisponibilità della piattaforma del gestore, occorre distinguere il caso della

A) difficoltà/impossibilità di accesso di uno o più interessati all’acquisto

da quello che invece comporti una

B) difficoltà/impossibilità di accesso di tutti i soggetti interessati, ivi compreso il professionista delegato (magari per un attacco di un abile hacker).

Nella fattispecie sub B), il necessitato rinvio della gara non comporta ex se un irreparabile nocumento alla procedura, pur venendo meno la segretezza dell’identità dei partecipanti “analogici”; è ovvio, però, che un siffatto disguido compromette la credibilità del sistema delle vendite (e del gestore stesso) e certo non giova alla celerità dell’espropriazione.

Diversamente, nella fattispecie sub A) la sostanziale ed immotivata esclusione di alcuni soggetti è idonea ad alterare le regole di partecipazione e la trasparenza della gara e può condurre, in caso di opposizione (che può essere proposta anche dal debitore, interessato al miglior esito della vendita), al suo annullamento o addirittura all’invalidazione del decreto di trasferimento.

Alla stessa conclusione può pervenirsi con riguardo ai rilanci: qualora l’offerente (o la parte) lamenti la mancata esclusione del rilancio fuori tempo massimo (o, specularmente, l’omessa considerazione di un rilancio regolare) censura la correttezza della gara e, se la doglianza è fondata, questa deve essere annullata.

Di regola non compete al delegato adottare provvedimenti di annullamento della gara.

In caso di contestazioni formalizzate i relativi provvedimenti spettano al giudice dell’esecuzione, investito di un reclamo  ex art. 591-ter c.p.c. avverso l’atto del professionista delegato (il quale potrebbe autonomamente investire il giudice della soluzione di eventuali problemi incontrati nel corso delle operazioni di vendita) oppure di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Al professionista delegato spetta, invece, la redazione del verbale della vendita telematica, contenente tutte le informazioni necessarie per la verifica della regolarità della gara e del suo esito e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Gli artt. 23 e 24, comma 3, del D.M. n. 32 del 2015 prevedono che il verbale sia redatto dal gestore e comunicato al professionista delegato (o al giudice): il documento formato dal gestore della vendita telematica non gode della fede privilegiata dell’atto pubblico (che, invece, deve riconoscersi alle attestazioni constatate personalmente dal delegato) ma riporta la cronologia delle operazioni di vendita.

Ciò significa che le risultanze del verbale riguardanti la regolarità delle operazioni di vendita telematica possono essere contestate senza necessità di ricorrere a querele di falso, senza che possa ravvisarsi una presunzione di correttezza delle operazioni tecniche compiute dal gestore e da questo tratte dalla registrazione cronologica (che avviene automaticamente) nel file di log (le vigenti regole tecniche non pretendono un meccanismo che attribuisca una patente di inalterabilità delle registrazioni via via inserite nei file log, ad esempio attraverso una marcatura temporale).

In conclusione, rispondendo al quesito, il professionista delegato

- deve redigere il verbale della vendita sincrona telematica attestando lo svolgimento delle operazioni in base a quanto documentato dal gestore e a ciò che è stato compiuto innanzi al professionista stesso,

- deve documentare nel verbale anche eventuali contestazioni delle parti o dei partecipanti alla gara,

- può rivolgersi al giudice con ricorso ex art. 591-ter c.p.c. per avere istruzioni in caso di difficoltà nelle operazioni di vendita,

-  in alternativa – ed è questa la soluzione preferibile, soprattutto in caso di contestazioni pretestuose (come quella relativa alla soggettiva impossibilità dell’offerente di raggiungere la piattaforma per problemi della propria connessione a Internet) o non immediatamente verificabili – può adottare il provvedimento di aggiudicazione sulla scorta della documentazione fornita dal gestore della vendita telematica, lasciando agli interessati l’onere di proporre reclamo al giudice dell’esecuzione ex art. 591-ter c.p.c

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