L' esperto risponde

Vendita

VENDITA TELEMATICA VENDITA SINCRONA MISTA ERRORI DEL DELEGATO NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

L'esperto risponde alla domanda:

1. Errore commesso durante lo svolgimento di una gara telematica: in una vendita sincrona mista a me delegata, sono state presentate soltanto offerte cartacee e il bene è stato, conseguentemente, aggiudicato ad un offerente analogico; i rilanci dell’aggiudicatario e degli altri offerenti presenti non sono stati inseriti nella piattaforma del gestore che, perciò, ha registrato come esito “gara deserta”.

È necessario e possibile richiedere al gestore di riaprire la procedura per darmi la possibilità di inserire le offerte e generare, così, un esito corretto?

Il gestore della vendita – pur avendo tecnicamente la possibilità di riaprire la procedura – può consentire che siano inseriti manualmente i rilanci con gli orari reali?

2. Altra gara sincrona mista: un utente in sala ha alzato la mano quasi allo scadere del tempo e non è stato possibile inserire il rilancio sulla piattaforma prima della scadenza del termine; la gara si è dunque chiusa senza l’inserimento dell’offerta presentata analogica.

Il gestore della vendita telematica può riaprire la gara con una richiesta formale del delegato? o serve un provvedimento del giudice?

Il gestore è tenuto a garantire l’inalterabilità delle risultanze delle gare telematiche?

1. Nel primo caso l'errore commesso dal delegato non ha influenza sostanziale.

Infatti, il gestore deve mettere a disposizione del delegato il modello di verbale ma è pur sempre il professionista ad assumersi la responsabilità di quanto scritto: perciò, il delegato può autonomamente rettificare il verbale dando atto delle offerte in sala e della intervenuta aggiudicazione.

È ovvio che il file di log che registra le operazioni compiute sulla piattaforma –non modificabile a posteriori – recherà circostanze diverse da quelle risultanti dal verbale (e, cioè, i rilanci effettuati in sala davanti al professionista), ma la circostanza è irrilevante se non nella misura in cui il file può confermare l’assenza di partecipanti “in remoto” (e, cioè, di offerenti telematici).

Anche in ipotesi di correzione del registro intervenuta successivamente per “sanare” l’erronea indicazione dell’esito, il gestore è comunque tenuto a garantire l’inalterabilità delle registrazioni della piattaforma, di talché occorrerà specificare che la modifica è stata richiesta ed eseguita in un momento successivo.

§§§

2. Nel secondo caso, invece, il mancato inserimento del delegato ha falsato la gara portando ad aggiudicare il bene a favore di un soggetto (l’offerente telematico) nonostante il rilancio eseguito dall’offerente analogico.

Il gestore non ha responsabilità, soprattutto se la piattaforma consente al delegato di mettere in pausa il timer durante l'inserimento dei rilanci analogici.

La riapertura della gara da parte del gestore in assenza di un formale provvedimento del giudice dell’esecuzione appare soluzione impraticabile, posto che il gestore è ausiliario del giudice e da questo può, eventualmente, ricevere una simile disposizione.

Peraltro, anche se fosse stato il delegato a designare il gestore (secondo alcune prassi), l’immediata riapertura (entro qualche minuto) della gara su richiesta del professionista non garantirebbe la correttezza delle operazioni, dato che gli offerenti telematici potrebbero essersi allontanati un secondo dopo la scadenza del termine per i rilanci.

Il professionista delegato deve sicuramente rappresentare al giudice la propria omissione affinché siano adottati i provvedimenti conseguenti, i quali potrebbero (o forse dovrebbero!) consistere nell’annullamento della gara (con conseguente rifacimento della stessa ex novo).

In ogni caso, si deve rimarcare che l’errore commesso dal delegato è deleterio per la trasparenza delle operazioni di vendita: l’offerente telematico (in remoto) verrebbe a scoprire solo dopo l’avvenuta aggiudicazione (dallo stesso constatata in seguito alla scadenza del tempo per i rilanci) che in realtà è sopravvenuto un “misterioso” rilancio al quale il medesimo offerente non ha assistito. Non trascurabile, poi, è il contenzioso che potrebbe derivare dalla situazione venutasi a realizzare.

 

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