L' esperto risponde

Pignoramento

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - PIGNORAMENTO DI CREDITI - DEBITORE AVENTE SEDE ALL’ESTERO GIURISDIZIONE E COMPETENZA CRITERI

L'esperto risponde alla domanda:

Una società debitrice ha trasferito la sede in Portogallo, comunicando la cosa ai creditori e conservando un indirizzo PEC "italiano" al quale chiede siano inviate le comunicazioni. La stessa nel contempo vanta crediti verso tre aziende che hanno sede in italia. Ora dovendo pignorare detti crediti mi sono chiesta se mi sia possibile radicare il pignoramento a Reggio Emilia (ultima sede italiana del debitore). Per la notifica del decreto ingiuntivo provv. esec. e precetto ho pensato di procedere a mezzo PEC e altrettanto per il pignoramento, Tuttavia mi resta il problema di che norma invocare per radicare il pignoramento in Italia.... L'art. 26 bis c.p.c., infatti, pur nella recente formulazione, non prevede la suddetta ipotesi (debitore con domicilio o sede estera e terzo con domicilio o sede in Italia). . Ho pensato a questa possibilità: l'art. 26 c.p.c. e, pertanto, al foro generale dell'esecuzione forzata, nel quale viene esplicitamente previsto come: “Per l'esecuzione forzata su cose mobili (ndr: tra cui il denaro e altri beni) o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano”. Ciò posto, in caso di debitore residente (o con sede) all'estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore. Può essere una giusta interpretazione o avete altri consigli?

Il quesito involge la corretta portata applicativa da assegnare all’art. 26-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162), recante modifica dei criteri di determinazione della competenza territoriale (funzionale ed inderogabile, giusta il disposto dell’art. 28 cod. proc. civ.) nelle procedure espropriative presso terzi aventi ad oggetto crediti.

Alla tradizionale regola che radicava la procedura innanzi il giudice dell’esecuzione del luogo di ubicazione della sede, residenza, dimora o domicilio del terzo pignorato, il citato art. 26-bis cod. proc. civ. ha sostituito, in via generale e di principio, il criterio del collegamento con il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o, qualora non si tratti di persona fisica, la sede (relegando il luogo in cui si trova il debitor debitoris a criterio operante unicamente nell’ipotesi in cui il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione).

Al fine di rispondere alla formulata domanda occorre stabilire se la testè trascritta innovazione delle norme sulla competenza territoriale per l’espropriazione dei crediti incida in senso modificativo anche sui limiti della giurisdizione esecutiva italiana, se cioè all’art. 26-bis cod. proc. civ. vada attribuita valenza di norma sulla competenza giurisdizionale (escludendo quindi la praticabilità di espropriazioni di crediti ogni qual volta il debitore non abbia sede, residenza, dimora o domicilio in Italia).

Una indicazione in senso negativo si rinviene nella Relazione di presentazione del d.l. n.132 del 2014, nella quale si legge: “l’esposta modifica dei criteri di competenza territoriale nell’espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema di riparto della giurisdizione esecutiva tra i giudici appartenenti a Stati diversi, posto che il criterio della residenza del terzo di cui all’art. 26 del codice di procedura civile non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l’azione esecutiva”. A prescindere dall’improprio riferimento alle legge n. 218 del 1995 (la quale non si occupa della giurisdizione esecutiva italiana), il riportato contenuto della relazione è univoco nel manifestare l’intento del legislatore: gli artt. 26 e 26-bis cod. proc. civ. sono soltanto norme sulla competenza territoriale e non anche sulla competenza giurisdizionale, per cui le stesse troveranno applicazione a condizione che sussista la giurisdizione italiana.

Per tracciare i confini della giurisdizione italiana in materia esecutiva, mancando previsioni espresse nel regolamento UE n. 1215 del 2012 e nella legge n. 218 del 1995 (fonti normative ambedue limitate alla giurisdizione di cognizione e cautelare), occorre muovere dalla pacifica affermazione per cui la giurisdizione italiana sussiste se ed in quanto i beni da espropriare si trovino nel territorio italiano, in quanto solo rispetto alle cose ubicate nel proprio territorio lo Stato dispone di quel potere coercitivo, di cui l’esecuzione forzata rappresenta una forma di esercizio.

Su questo principio si fonda anche l’unico precedente della giurisprudenza di legittimità specifico sulla giurisdizione italiana in tema di espropriazione di crediti, ovvero Cass. Sez. Un., 5 novembre 1981, n. 5827, risalente tuttavia ad epoca anteriore alle legge n. 218 del 1995, in cui era ancora vigente l’art. 4, comma 2, cod. proc. civ. (secondo cui la giurisdizione italiana era sussistente nel caso in cui l’obbligazione fosse sorta o dovesse eseguirsi in Italia).

Nella citata sentenza n. 5827/1981, la S.C. così argomentava: “la sovranità dello Stato nel settore dell’esecuzione forzata ha modo di esplicarsi se la realtà fenomenica, da trasformare per adeguarla alla situazione giuridica, si trova nel suo ambito territoriale […] Criterio generale di collegamento, al fine di determinare la giurisdizione italiana nelle esecuzioni forzate di qualsiasi tipo, è, pertanto, la localizzazione della realtà fenomenica, sulla quale l’esecuzione forzata deve incidere, nell’ambito territoriale della sovranità dello Stato”.

Criterio di collegamento di agevole ed immediata applicazione nelle espropriazioni mobiliari ed immobiliari presso il debitore nonché nell’espropriazione di beni mobili presso il terzo, in cui la materiale localizzazione della res individua la giurisdizione italiana, ma del pari da applicare anche per la espropriazione dei crediti (beni privi di consistenza corporale) “in ragione dell’esercizio della sovranità dello Stato italiano nei limiti del suo ambito territoriale”. Da tali premesse, decidendo su una vicenda relativa ad una espropriazione di un credito vantato nei confronti di un terzo avente sede legale all’estero, Cass., Sez. Un., n. 5827/1981 risolveva il problema della localizzazione del credito (bene immateriale) in base alla disciplina regolante la obbligazione genetica dello stesso, con riferimento cioè all’art. 4, comma 2, cod. proc. civ. (allora vigente) ed all’art. 1182 cod. civ.: “sussiste pertanto la giurisdizione italiana se il credito oggetto della obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l’adempimento della obbligazione, nel territorio dello Stato”.

A questo orientamento si richiamano, pur consapevoli del mutato contesto normativo, la dottrina maggioritaria e la (invero scarna) giurisprudenza di merito che hanno esaminato il problema dopo la introduzione dell’art. 26-bis del codice di rito.

Si ritiene infatti che, ferma la natura di norma di mera competenza ratione loci dell’art. 26-bis cod. proc. civ., in caso di espropriazione di crediti i confini della giurisdizione italiana vadano tracciati mediante un’applicazione analogica delle norme interne (art. 3 della legge n. 218 del 1995) e sovranazionali (artt. 4 e ss. del regolamento UE n. 1215 del 2012) che determinano il potere giurisdizionale in caso di processo di cognizione: in forza di ciò, dunque, si afferma la giurisdizione italiana allorquando il credito assoggettato ad espropriazione forzata debba essere adempiuto nel territorio italiano, secondo il noto criterio del forum destinatae solutionis, peculiarmente rilevante qui anche per l’individuazione del Tribunale territorialmente competente.

In senso analogo si esprime  Tribunale di Milano con l’ordinanza del 19 maggio 2016: condiviso l’indirizzo ermeneutico di Cass. Sez. Un., n. 5827/1981, il giudice meneghino sostiene che “se l'oggetto dell'espropriazione presso terzi è il credito, la giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi debba essere valutata alla stregua dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva”, in linea con il cd. principio “di prossimità”, ovvero con l’esigenza di radicare la giurisdizione nel giudice in posizione di maggiore prossimità con la controversia, al fine di assicurare la massima efficienza nell’amministrazione della giustizia.

Le illustrate considerazioni consentono di fornire risposta al quesito proposto.

Va innanzitutto negata la operatività nel caso di specie dell’art. 26 cod. proc. civ., norma che disciplina la competenza ratione loci per le espropriazioni aventi ad oggetto beni mobili aventi consistenza materiale, in tutta evidenza diversi dai crediti.

D’altro canto, il trasferimento della sede della società debitrice fuori dallo Stato italiano non esclude ex se la aggredibilità secondo le forme codicistiche dei crediti dalla stessa vantati.


Come si è sopra chiarito, dirimente rilievo riveste al riguardo il luogo in cui le relative obbligazioni devono essere adempiute, in forza di pattuizioni convenzionali o previsioni di legge: se esso è ubicato nell’ambito territoriale dello Stato italiano, può ritenersi sussistente la giurisdizione italiana e, quindi, esperibile una procedura di espropriazione presso terzi da promuoversi, non operando la regola sancita dall’art. 26-bis cod. proc. civ., innanzi il Tribunale del luogo di adempimento della obbligazione.

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