L' esperto risponde

Opposizioni

OPPOSIZIONI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO ESATTORIALE PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA FASE DI MERITO GIURISDIZIONE E COMPETENZA

L'esperto risponde alla domanda:

Avverso pignoramento di Agenzia delle Entrate, è stata proposta al G.E. del Tribunale opposizione all'esecuzione, nella quale è stata eccepita l'estinzione della gran parte dei crediti erariali per sopravvenuta prescrizione (notifica avviso di pagamento e pignoramento di molto successivi alla previa notifica di ogni singola cartella di pagamento); - il G.E., fissata l'udienza per la sospensione, ha fissato il termine di 60 gg (con riduzione della metà dei termini a comparire) per l'introduzione del giudizio di merito; - orbene, i crediti erariali che si ritengono prescritti sono sia di natura tributaria, sia di natura amministrativa (sanzioni CdS, CCIAA, ecc.), che di natura previdenziale/assistenziale; - ferma restando la competenza del Giudice del Lavoro per questi ultimi (minima parte dell'importo dovuto), quella, invece, per gli altri, la competenza è della Commissione tributaria? - se in quest'ultimo caso è così, occorre, tenuto conto dell'entità del credito, depositare direttamente il ricorso in CTP oppure va fatta previamente la procedura di mediazione tributaria?

 

Il quesito concerne l’individuazione dell’A.G. munita di giurisdizione e di competenza in relazione alla fase di merito di una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. spiegata avverso un’espropriazione promossa per la soddisfazione di crediti aventi natura e ragione causale tributaria.

L’argomento postula, quale imprescindibile punto di partenza, la disamina della recentissima pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 2018, n.114.

Con siffatta, epocale, sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost. nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di mora, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di rito.

Più in particolare, la Consulta muove dalla esegesi delle norme che sanciscono il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell’esecuzione) ed individua, sulla scorta dell’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973: “fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione”.

In questa prospettiva, il corretto significato da assegnarsi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 (laddove esclude sic et simpliciter l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso esecuzioni promosse per crediti tributari) va ricercato attraverso il rapporto di “simmetria complementare” esistente tra detta norma e la proponibilità del ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992: “l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in tanto non è ammissibile in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperato ria di un ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza”.

Un intollerabile vulnus di tutela per il soggetto esecutato sussiste invece (ed è pertanto giustificata la censura di incostituzionalità) quando la contestazione del diritto a procedere alla riscossione esattoriale sfugge alla giurisdizione del giudice tributario siccome argomentata su fatti (estintivi, modificativi o impeditivi) collocati “a valle” della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, atti impugnabili in sede tributaria.

Per tutte queste circostanze “a valle” dell’atto impositivo concernenti non la mera regolarità formale della procedura ma l’an exequatur, non essendo possibile il ricorso al giudice tributario (stante il limite tracciato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), la imprescindibile garanzia del diritto di difesa riconosciuta dall’art. 24 Cost. impone di ritenere esperibile la opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario: e ciò fonda la declaratoria di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 57.

Dei fatti deducibili in sede di opposizione all’esecuzione la Consulta ha pure abbozzato una esemplificazione, includendo l’intervenuto adempimento del debito tributario dopo la notifica della cartella di pagamento oppure il verificarsi, sempre in epoca sopravvenuta a tale momento, di una causa di estinzione del debito, quale la cd. rottamazione delle cartelle di pagamento.

Autorevole dottrina, espressasi in argomento, ha tuttavia colto, in modo del tutto condivisibile, la portata estensiva della sentenza della Consulta, tale da legittimare la opposizione all’esecuzione ogni qual volta vengano dedotte circostanze inerenti l’an della pretesa tributaria sopravvenute all’ultimo momento utile all’impugnazione in sede tributaria della cartella (o dell’avviso di mora): ad esempio, doglianze con cui si neghi la possibilità dell’azione esecutiva dell’agente della riscossione per intervenuta sospensione o caducazione del titolo esecutivo, per temporanea impignorabilità dei beni (poiché attratti da procedure concursuali) oppure per la prescrizione del credito maturata dopo la cartella di pagamento o l’avviso di mora.

A quest’ultima ipotesi attiene il caso illustrato nel quesito: l’eccezione di estinzione dei crediti erariali per effetto di prescrizione successiva alla cartella di pagamento configura, in quanto non deducibile con ricorso al giudice tributario avvero la cartella stessa, materia di opposizione all’esecuzione ammissibile in forza di Corte Cost. n. 114/2018.

Proprio perché la sua ammissibilità si giustifica per la non esperibilità della tutela in sede tributaria, siffatta opposizione è una controversia devoluta, nella sua interezza, alla cognizione del giudice ordinario, tanto cioè nella fase sommaria, a natura e funzione cautelare, quanto nella fase di merito, a cognizione piena ed esauriente.

Da quanto esposto segue la risposta alla specifica domanda formulata: anche nella parte relativa ai crediti tributari, il giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione va introdotto, nel termine perentorio fissato dal G.E., innanzi il Tribunale, competente senza limite di valore in base al disposto dell’art. 9 del codice di rito.

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