L' esperto risponde

Pignoramento

IMMOBILE - CONSISTENZA DEL DIRITTO PIGNORATO  ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE  AVVISO DI VENDITA

L'esperto risponde alla domanda:

In caso di pignoramento di immobile su cui grava il diritto di abitazione del coniuge superstite (per successione legittima anteriore al pignoramento), il giudice o il professionista delegato alla vendita sono obbligati a rendere pubblico – nell’avviso di vendita – che sull’immobile grava il diritto di abitazione? Quali azioni spettano alla titolare del diritto di abitazione per contrastare la liberazione dell’immobile?

La fattispecie descritta nel quesito riguarda l’assoggettamento a procedura esecutiva di un bene immobile precedentemente pervenuto al debitore esecutato per successione di un soggetto coniugato che aveva adibito il cespite a residenza familiare col coniuge.

Sono diversi (e qui non approfonditi) i casi in cui la successione si apre in pendenza di procedura esecutiva già avviata (e tale circostanza non assume alcun sostanziale rilievo, poiché l’esecuzione prosegue nei confronti dell’esecutato originario, anche se defunto, essendo inapplicabile l’istituto della interruzione del processo) o di immobile gravato da ipoteca contro il de cuius (l’esecuzione può essere intrapresa – ex art. 2808 c.c. – sul bene nella condizione in cui si trovava al momento dell’iscrizione ipotecaria, restando inopponibili al creditore i diritti successivamente acquistati).

L’art. 540, comma 2, c.c. riserva a favore del coniuge superstite  del de cuius il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare, sia che la stessa fosse in proprietà esclusiva, sia che l’immobile fosse oggetto di comunione legale.

Il diritto di abitazione è riconosciuto al coniuge anche se questo non acquisisce la qualità di erede (e, quindi, anche in caso di rinuncia all’eredità) ed è considerato dalla giurisprudenza come un legato ex lege che, cioè, si acquisisce, alla ricorrenza dei presupposti, per effetto di legge.

Proprio da tale ultima qualità (legato ex lege) la giurisprudenza di legittimità trae alcuni corollari.

In primo luogo, il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione all’apertura della successione e, dunque, alla morte del coniuge (appunto come un legato di specie ex art. 649 c.c.).

In secondo luogo – e soprattutto – il diritto di abitazione si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto.

Coerentemente con tali premesse, la Suprema Corte ha deciso che il diritto di abitazione prevale ed è opponibile, seppure non trascritto, anche all’acquirente in executivis (nel caso di specie, all’aggiudicatario che aveva comprato l’immobile in asta fallimentare): “Il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell’immobile appartenente ad un coerede).” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6625 del 30/04/2012).

Ciò premesso, è evidente che se l’immobile pignorato è gravato da diritto di abitazione l’avviso di vendita deve indicare che è posta in vendita soltanto la nuda proprietà del bene.

Un eventuale errore nell’avviso può essere oggetto di impugnazioni.

Se, invece, l’errore attiene al pignoramento – che ha erroneamente colpito la piena proprietà del cespite – il titolare del diritto ex art. 540 c.c. può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione disciplinata dall’art. 619 c.p.c.

In ogni caso, il coniuge superstite potrà opporre il proprio diritto di abitazione anche all’aggiudicatario (il quale, parzialmente evitto, avrà a disposizione il rimedio ex art. 2921 c.c.)

Qualora il coniuge superstite sia destinatario della notificazione dell’ordine di liberazione, lo stesso ha certamente a disposizione l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ma, più efficacemente, può avvalersi della menzionata opposizione ex art. 619 c.p.c. (non soggetta a termini decadenziali) per far constare l’impossibilità di condurre l’espropriazione in suo danno.

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