L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

CREDITORI IPOTECARI NON ISCRITTI - INTERVENTO TARDIVO - AMMISSIBILITA' - TERMINE FINALE

L'esperto risponde alla domanda:

In una procedura sono iscritti anche tre creditori non intervenuti, i quali vantano tutti la medesima ipoteca volontaria concessa dall’esecutato su tutti i suoi beni e a favore di ben dieci istituti di credito. I predetti creditori iscritti e non intervenuti possono intervenire “durante l’udienza di approvazione” del progetto di distribuzione o solamente “prima del suo inizio”?

 

La lettera del novellato art. 499, comma 2, c.p.c. – secondo cui “il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione” – potrebbe far pensare che debba ritenersi inammissibile qualunque intervento depositato dopo la suddetta indicazione temporale.

In senso contrario, si osserva che la riforma legislativa ha lasciato inalterata la disciplina prevista dalle singole espropriazioni (artt. 525 e 528 c.p.c. per le esecuzioni mobiliari presso il debitore, art. 551 c.p.c. nell’espropriazione presso terzi e artt. 564 e 565 c.p.c. nell’esecuzione immobiliare), ove si continua a prevedere espressamente la possibilità di interventi tardivi, i quali – se relativi a crediti chirografari – saranno postergati in fase distributiva, ma non certo inammissibili: “Il deposito del ricorso oltre il termine fissato comporta infatti la postergazione in sede distributiva dell’interventore tardivo (con riguardo, peraltro, ai soli creditori chirografari, per avere comunque il legislatore garantito la soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da causa legittima di prelazione riconosciuta dal diritto sostanziale) e non incide sull’ammissibilità stessa dell’intervento, per la quale il codice stabilisce una soglia molto più spostata in avanti e correlata, in definitiva, al momento terminale della procedura (gli interventi sono infatti praticabili: nelle procedure mobiliari e presso terzi, sino all’emissione del provvedimento di distribuzione; nelle esecuzioni immobiliari, sino all’udienza fissata per la discussione sul progetto di distribuzione)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del 19/1/2016).

Il termine finale per l’ammissibilità dell’intervento (tardivo) è, dunque, quello fissato dagli artt. 525 e 528 c.p.c. per le esecuzioni mobiliari presso il debitore, dall’art. 551 c.p.c. nell’espropriazione presso terzi e dagli artt. 564 e 565 c.p.c. nel­l’esecuzione immobiliare.

Riguardo a quest’ultima, la Suprema Corte ha statuito che la preclusione opera “dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva”: precisamente, “la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., – sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo – secondo cui il limite temporale ultimo dell’intervento tardivo del creditore chirografario è “prima dell’udienza di cui all’art. 596 cod. proc. civ.”, doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l’intervento è ancora possibile prima dell’udienza di rinvio.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 31/3/2015).

Con specifico riferimento alla posizione dei creditori ipotecari, si è stabilito che “nel processo esecutivo è precluso l’intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell’udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all’art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l’approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9285 dell’8/6/2012; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23993 del 28/12/2012).

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