L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

UNIFICAZIONE DI DIVERSE PROCEDURE BENI SOLO PARZIALMENTE COINCIDENTI - PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DAI BENI DELL'ALTRA PROCEDURA - SPECIFICO INTERVENTO - NECESSITA'

L'esperto risponde alla domanda:

Il giudice ha disposto l’unificazione di due distinte procedure scaturite da pignoramenti eseguiti da diversi creditori procedenti su beni parzialmente diversi (nella seconda procedura sono stati colpiti, oltre ai medesimi due cespiti aggrediti nella prima, ulteriori sette immobili).

Il procedente della prima procedura (primo pignoramento in data 4/9/2013) è la Banca A che vanta un’ipoteca volontaria sui beni della prima esecuzione (iscritta in data 18/09/2008) e una seconda ipoteca volontaria (iscritta in data 18/3/2011) concessa dall’esecutato su tutti i suoi beni (e dunque sui beni di entrambe le esecuzioni) e a favore di ben 10 istituti di credito (di seguito definita “plurima”); la Banca A è intervenuta recentemente (13/11/2017) anche nella seconda procedura.

Il procedente della seconda esecuzione (secondo pignoramento in data 14/10/2004) è la Società B che gode dell’ipoteca “plurima”.

Nella seconda esecuzione è intervenuta la Banca C che gode di due ipoteche volontarie sui beni della seconda esecuzione (una iscritta in data 20/06/2008; l’altra iscritta l’1/12/2009); la Banca C è intervenuta solamente nella seconda procedura.

A seguito dell’unificazione delle procedure, la Banca C potrebbe vantare diritti anche sui beni della prima esecuzione o i suoi diritti sono circoscritti unicamente ai beni sui quali vanta ipoteca? In altri termini, per effetto della “riunione”, la Banca C può soddisfarsi anche sui beni da essa “non ipotecati” solo mediante un esplicito intervento nella procedura o l’unificazione le garantisce tale diritto senza necessità di uno specifico intervento?

 

Nel processo esecutivo non esiste l’istituto della riunione, proprio del processo di cognizione e disciplinato dagli artt. 273 e 274 c.p.c.; le disposizioni del libro III prevedono un meccanismo di unificazione di procedure originate da distinti pignoramenti quando viene aggredito da diversi creditori il medesimo bene (artt. 524, 546 e 561 c.p.c.).

Dall’unificazione delle procedure discende, ex lege, lo svolgimento dell’esecuzione in un unico processo.

Tuttavia, occorre sottolineare che la “riunione” non comporta l’estensione della domanda esecutiva (il pignoramento o l’intervento) ai beni dell’altra esecuzione; infatti, il creditore che intende soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore è onerato di pignorare un suo specifico bene o, in alternativa, di intervenire nel processo esecutivo relativo a quel bene già intrapreso da un altro creditore.

Perciò, se i beni delle due procedure coincidono solo parzialmente, tutti i creditori, procedenti e intervenuti, potranno soddisfarsi sui beni che sono stati colpiti in entrambe le esecuzioni, mentre – per i beni aggrediti solo in una di esse – i creditori sono tenuti a manifestare la volontà di partecipare all’espropriazione (con soddisfazione sul ricavato) dell’altra procedura mediante uno specifico atto di intervento.

Venendo al caso concreto, occorre innanzitutto formare diverse masse, coincidenti con i beni alienati:

1) beni pignorati in entrambe le procedure
2) beni pignorati soltanto nella seconda procedura.

Sulla massa

1) potranno soddisfarsi, secondo l’ordine delle ipoteche e dei privilegi, tutti i creditori.
2) potranno soddisfarsi, secondo l’ordine delle ipoteche e dei privilegi, sia la Società B (procedente), sia la Banca C (intervenuta), sia la Banca A (che ha esteso il proprio intervento a questa seconda espropriazione).

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