L' esperto risponde

Distribuzione del ricavato

UNIFICAZIONE DI PROCEDURE CON BENI DIVERSI - INCAPIENZA DEL RICAVATO - RIPARTIZIONE SEMPLIFICATA

L'esperto risponde alla domanda:

Il gudice ha disposto l’unificazione di due distinte procedure scaturite da pignoramenti eseguiti da diversi creditori procedenti su beni parzialmente diversi (nella seconda procedura sono stati colpiti, oltre ai medesimi due cespiti aggrediti nella prima, ulteriori sette immobili).

Il procedente della prima procedura è la Banca A che vanta un’ipoteca volontaria sui beni della prima esecuzione (iscritta in data 18/09/2008) e una seconda ipoteca volontaria (iscritta in data 18/3/2011) concessa dall’esecutato su tutti i suoi beni (e dunque sui beni di entrambe le esecuzioni) e a favore di ben 10 istituti di credito (di seguito definita “plurima”); la Banca A è intervenuta anche nella seconda procedura.

Il procedente della seconda esecuzione è la Società B che gode dell’ipoteca “plurima”.

Nella seconda esecuzione è intervenuta la Banca C che gode di due ipoteche volontarie sui beni della seconda esecuzione (una iscritta in data 20/06/2008; l’altra iscritta l’1/12/2009).

Sono altresì intervenuti, oltre ad  Agenzia Entrate–Riscossione, altri creditori: le predette banche a favore delle quali è iscritta ipoteca volontaria sono titolari anche di un’ipoteca giudiziale, un’altra banca gode della sola ipoteca “plurima”, due privati vantano ciascuno un’ipoteca giudiziale. Tutte le ipoteche giudiziali sono state trascritte in date più recenti rispetto alle precedenti.

1) la Società B (creditore procedente della seconda esecuzione) e quest’ultimo gruppo di creditori (salvo AGE per la quota ex art. 2775 e art. 864 c.c.) possono ottenere soddisfazione (a parte le spese legali) soltanto dopo che siano stati esauditi i creditori A e C?

2) Ci si chiede se è corretta la seguente ipotesi di riparto (al netto del privilegio AGE e delle prededuzioni ex art. 2770 C.C.): a) alla Banca A (ipoteca 18/9/2008) tutto il ricavato della vendita dei beni della prima esecuzione riunita; b) alla Banca C (ipoteca 20/6/2008) tutto il ricavato della vendita dei beni della seconda esecuzione riunita.

Si tenga presente che il denaro ricavato dalle vendite non è nemmeno sufficiente a garantire il completo pagamento dei crediti vantati dalle due Banche indicate.

 

L’ipotesi di piano di riparto suggerita nel quesito non appare corretta perché si attribuirebbe il ricavato dell’esecuzione prescindendo dal grado dell’ipoteca (la Banca C ha un’ipoteca anteriore a quella di Banca A e deve essere a questa preferita nella distribuzione del ricavato).

Preliminarmente occorre formare due distinte masse coincidenti coi beni della prima e della seconda procedura, posto che alcuni crediti dovranno essere imputati all’una o all’altra.

Si possono così distinguere i

1) beni pignorati in entrambe le procedure

2) beni pignorati soltanto nella seconda procedura.

Sulla massa 1) dovranno trovare soddisfazione i crediti per spese di giustizia nell’interesse della massa dei creditori ex art. 2770 c.c. riferibili ai due immobili colpiti nella prima procedura (presumibilmente sostenute dal creditore procedente Banca A, posto che il secondo pignoramento effettuato da Società B sui medesimi cespiti deve essere considerato alla stregua di un intervento)

Sulla massa 2) dovranno trovare soddisfazione i crediti per spese di giustizia nell’interesse della massa dei creditori ex art. 2770 c.c. riferibili agli ulteriori sette cespiti colpiti nella seconda espropriazione (presumibilmente sostenute dal creditore procedente Società B).

Successivamente, dovranno essere soddisfatti i crediti muniti di privilegio per contributo di bonifica ex art. 2775 c.c. imputandoli al ricavato derivante dalla vendita dei singoli cespiti ai quali si riferiscono.

Di seguito, posto che il creditore Banca C vanta l’ipoteca più risalente (20/6/2008) e iscritta su tutti i nove cespiti aggrediti, sull’intero compendio deve essere collocato il credito ipotecario della predetta banca, imputandolo proporzionalmente al ricavato di ogni singolo bene.

Dopodiché, poiché l’ipoteca di Banca A del 18/9/2008 risulta iscritta soltanto sui due cespiti aggrediti nella prima procedura, sul residuo ricavato da tali cespiti dovrà trovare soddisfazione il credito ipotecario.

Tutto l’ulteriore residuo (e, cioè, ciò che avanza dal ricavato dei due beni della prima procedura e ciò che resta del ricavato dai sette cespiti della seconda procedura), insufficiente a soddisfare l’ipoteca “plurima” e le ipoteche giudiziali, deve essere attribuito a Banca C, il cui credito è garantito dall’ipoteca iscritta l’1/12/2009.

Ovviamente, se le somme fossero invece sufficienti a soddisfare interamente il predetto credito, dovrebbe procedersi ad ulteriore ripartizione secondo il seguente ordine:

- ipoteca “plurima” iscritta in data 18/3/2011 (con ricavato da attribuire ai creditori iscritti in pari grado proporzionalmente all’entità del credito vantato)

- ipoteche giudiziali successive secondo il grado di iscrizione

- crediti che godono di collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.

- crediti chirografari tempestivi

- crediti chirografari tardivi.

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