L' esperto risponde

Delega

DELEGA - PROFESSIONISTI ABILITATI A RICEVERE LA DELEGA - ELENCO EX ARTICOLO 179-ter disp. att. c.p.c. - RIFORMA DEL 2016 - DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI

L'esperto risponde alla domanda:

Con riguardo all’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, è prossima la redazione/pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.? La Scuola superiore della magistratura ha già elaborato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti delegati?

 

L’ elenco disciplinato dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fornisce i nominativi dei professionisti – avvocati, commercialisti e notai – abilitati a ricevere dal giudice la delega delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-bis c.p.c.) o immobiliare (art. 591-bis c.p.c.), ma anche ad esaminare, su designazione dell’ufficiale giudiziario, le scritture contabili dell’imprenditore debitore al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili (art. 492 c.p.c.).

Nel regime normativo vigente fino riforma del 2016 (e ancora applicabile in via provvisoria, come si dirà nel prosieguo) l’elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. è a sua volta costituito da tre sottoelenchi, formati dai Consigli degli Ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti che, con frequenza triennale (a decorrere dall’1/3/2006), compilano e trasmettono le liste al Presidente del Tribunale, unitamente – per i soli avvocati e commercialisti – alle schede in cui ciascun professionista deve riportare le “specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”.

La Legge n. 119 del 2016, di conversione del D.L. 59/2016, ha completamente riscritto l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., ma le novellate disposizioni troveranno applicazione soltanto dopo dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia – da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (il termine è abbondantemente scaduto) – relativo agli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma 1, disp. att. c.p.c.).

Sino a tale momento “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima” della modifica normativa (art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016).

Con circolare dell’11 gennaio 2018 il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha comunicato che “in attesa quindi dell’emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione” di altri professionisti, in presenza dei requisiti prescritti dalla norma tuttora applicabile.

Le norme novellate nel 2016 prevedono che l’iscrizione nell’elenco avvenga con provvedimento di una commissione distrettuale la cui composizione sarà individuata dal succitato decreto ministeriale e che costituisce requisito per l’inserimento nell’elenco la dimostrazione di aver assolto specifici – ma ancora indefiniti – obblighi formativi.

Nell’attesa del decreto del Ministro della Giustizia, non è possibile allo stato ipotizzare quali saranno concretamente gli obblighi da assolvere ai sensi dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e dall’art. 5-bis della Legge n. 119 del 2016 si desume che i corsi saranno organizzati e gestiti dal Ministero della Giustizia, non potendosi dare altro significato alla disposizione che stabilisce che le quote di partecipazione individuale – determinate “in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese connesse all’organizzazione ed al funzionamento dei corsi” – siano versate all’Erario.

La Scuola Superiore della Magistratura è tenuta ex lege a elaborare le linee guida dei programmi di formazione, sentiti i Consigli Nazionali degli Ordini professionali; si rileva che la disciplina legislativa non fissa un numero di crediti formativi o un numero minimo di ore di frequenza, né chiarisce il/i luogo/hi e le modalità con cui si terranno i corsi, né impone il superamento di un esame di abilitazione.

Nei termini prescritti la Scuola Superiore della Magistratura ha adempiuto all’incarico normativamente previsto con una nota rivolta al Ministro della giustizia, adottata dopo aver richiesto al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Consiglio Nazionale Notarile elementi di valutazione da considerare ai fini della redazione delle linee guida (va rilevato che nessuna risposta è stata fornita dai tre Consigli Nazionali interpellati).

Nelle linee-guida formate dalla Scuola è stato posto in evidenza che, sebbene la delega sia relativa a specifiche fasi del procedimento (vendita e alla distribuzione del ricavato), la formazione non può limitarsi ad approcciare solo tali segmenti del processo, ma deve avere come orizzonte culturale l’intera procedura esecutiva, poiché anche nel momento della vendita e della distribuzione del ricavato, ben possono essere sollevate questioni che riguardano le fasi precedenti (ad esempio, la validità del titolo e del precetto, la regolarità del pignoramento, la documentazione ipocatastale, la stima dei beni o l’intervento dei creditori).

Si è quindi ritenuto opportuno suggerire un corso di prima formazione, necessario ai fini dell’iscrizione nell’elenco, che si articoli in non meno di 25-30 ore; si è poi raccomandata una formazione periodica, indispensabile per la conferma dell’iscrizione, con cadenza annuale.

La Scuola Superiore della Magistratura ha individuato le seguenti tematiche di formazione:

- atti prodromici all’esecuzione (titolo esecutivo, precetto, pignoramento, iscrizione a ruolo, istanza di vendita);

- documentazione ipocatastale, stima dei beni pignorati, intervento dei creditori e creditore fondiario;

- custode giudiziario, ordine di liberazione e diritti di godimento opponibili alla procedura;

- delega delle operazioni di vendita, attività preliminari del delegato, gara, versamento del prezzo, ricorso ex art. 591-ter c.p.c.;

- espropriazione di quota indivisa, antieconomicità della procedura, compenso del delegato, decreto di trasferimento, progetto di distribuzione e obblighi fiscali del delegato;

- attività diverse dalle esecuzioni immobiliari (delega fallimentare ex art. 107, comma 2, l.f., vendite di beni mobili iscritti in pubblici registri, esame delle scritture contabili ex art. 492, comma 8, c.p.c.).

Sebbene siano state svolte interlocuzioni per definirne il testo, il decreto del Ministro della Giustizia relativo agli obblighi di formazione (ma anche alla composizione delle commissioni distrettuali) non ha ancora visto la luce, né sono state divulgate bozze del provvedimento.

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