L' esperto risponde

Vendita

VENDITA TELEMATICA - MODALITA' - OPZIONI - CRITERI

L'esperto risponde alla domanda:

A vostro avviso quali sono le ragioni che possono indurre a disporre una vendita telematica sincrona piuttosto che una asincrona?

 Si deve innanzitutto premettere che spettano al giudice sia la scelta di procedere alla vendita telematica – o, in alternativa, di avvalersi dell’eccezione prevista dall’art. 569 c.p.c. che consente di evitarla qualora la stessa “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” – sia la decisione sulle modalità con cui questa deve realizzarsi.

Una volta disposta la vendita telematica il giudice dell’esecuzione può optare per una delle diverse modalità previste dal Decreto del Ministero di Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32: sincrona telematica (art. 21); sincrona mista (art. 22); asincrona (art. 24).

Come noto, il predetto D.M. n. 32 del 2015, “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile”, individua tre modalità di svolgimento delle vendite telematiche:

1)      «vendita sincrona telematica»: è la modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (id est, il professionista delegato) e di tutti gli offerenti;

2)      «vendita asincrona»: è la modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura (modello Ebay);

3)      «vendita sincrona mista»: è la modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

Solo in caso di vendita sincrona telematica o asincrona l’offerta d’acquisto deve essere obbligatoriamente redatta esclusivamente in via telematica (accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche), posto che in caso di vendita sincrona mista, l’offerta è ammissibile tanto in via telematica quanto in forma cartacea, secondo la previsione dell’art. 22 del Regolamento. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

I criteri che presidiano la scelta del giudice dell’esecuzione per l’una o l’altra modalità devono corrispondere ai principi che presidiano il processo di espropriazione forzata: efficienza, efficacia e rapidità.

Conseguentemente, il giudice è tenuto a valutare l’impatto della propria opzione sulla possibilità di alienare l’immobile pignorato nel più breve tempo possibile al prezzo più elevato possibile, di talché la scelta si dovrebbe orientare, in base ad un giudizio prognostico, sulla modalità che consenta la più ampia partecipazione di interessati all’acquisto.

I vantaggi della vendita telematica “pura” (sincrona o asincrona) sono principalmente costituiti dalla possibilità di partecipare a distanza e, dunque, di presentare l’offerta e di effettuare i rilanci senza la necessità di presenziare personalmente (il che consentirebbe l’alienazione anche a soggetti residenti in altre città, non costretti a trasferimenti per depositare la busta e per la gara).

Tuttavia, la presentazione delle offerte tramite il portale delle vendite pubbliche richiede un livello di “alfabetizzazione telematica” non elementare e la dotazione di strumenti (posta elettronica certificata e firma digitale) ancora poco diffusi; è evidente la maggiore semplicità di un’offerta cartacea e di una gara svolta de visu.

Perciò, l’imposizione di una vendita sincrona telematica o asincrona corre il serio rischio di restringere le chance di vendita, in quanto è assai probabile che, quantomeno in un primo momento, gli interessati all’acquisto continuino a preferire un meccanismo “tradizionale” di partecipazione.

Così ragionando, il giudice, tenuto conto delle concrete possibilità di allocazione dell’immobile, dovrebbe ragionevolmente preferire la “vendita sincrona mista”; quest’ultima, infatti, appare idonea a sortire un miglior esito perché unisce i vantaggi della vendita telematica alla maggiore semplicità (per il grande pubblico) di presentazione dell’offerta.

Pure la scelta tra la vendita telematica sincrona e quella asincrona deve essere adottata considerando le finalità del processo esecutivo (cioè, la massimizzazione del profitto della vendita) e, quindi, tenendo presente anche la “psicologia” degli offerenti.

Chi ha esperienza di aste con rilancio immediato (o, comunque, entro brevissimo termine) sa che spesso l’offerente si lascia trasportare dal pathos della gara ed è maggiormente incentivato a rilanciare di fronte a un timer che segnala pochi secondi per farlo; al contrario, nelle aste di Ebay il pathos si esplica solo alla fine (negli ultimi secondi), ma il meccanismo dell’extended time (in base al quale un’offerta pervenuta nell’ultimo minuto prolunga la gara di un ulteriore minuto) previsto da molti gestori delle vendite telematiche sterilizza l’effetto incentivante. Pertanto, tra le due modalità di vendita telematica “pura” potrebbe essere preferibile quella sincrona rispetto alla asincrona.

In ogni caso, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che disponga la vendita telematica con l’una o con l’altra modalità può essere impugnato con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. da ciascuna delle parti (ma soprattutto dai creditori) – sindacandone l’opportunità e la corrispondenza ai criteri sopra menzionati – in quanto idoneo a ridurre la platea dei potenziali interessati o a determinare l’allungamento dei tempi processuali o a ridurre le chance di un prezzo più elevato.

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