L'esperto risponde alla domanda:
Una volta intervenuta una transazione tra le parti successiva all’ordinanza di assegnazione del GE e riguardante anche il pignoramento presso Inps della pensione, la transazione del debito portata a termine può qualificarsi come fatto sopravvento (art. 615, comma secondo, c.p.c.) al fine di proporre opposizione all’esecuzione per stoppare il pignoramento della pensione presso l'Inps?
L’art. 615, comma secondo, terzo periodo, c.p.c. (introdotto dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla legge 30.6.16, n. 119, e applicabile ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore – in data 3 luglio 2016 – della legge di conversione del decreto) prevede una barriera preclusiva alla proposizione dell’opposizione all’esecuzione nei processi espropriativi.
La norma, infatti, sanziona con l’inammissibilità l’opposizione all’esecuzione spiegata in un momento processuale successivo all’emissione dei provvedimenti coi quali sono disposte la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530 (espropriazione mobiliare) o 552 (espropriazione presso terzi) o 569 (espropriazione immobiliare) del codice di rito, «salvo che [l’opposizione] sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
Con il quesito proposto, si domanda la possibilità di avvalersi della clausola di salvezza testè trascritta per la esperibilità di una opposizione all’esecuzione dopo l’emissione di un’ordinanza di assegnazione (resa all’esito di una espropriazione presso terzi avente ad oggetto credito pensionistico), facendo valere quale circostanza sopravvenuta (o comunque come evento idoneo a rendere incolpevole la decadenza) una transazione tra le parti intervenuta successivamente all’ordinanza di assegnazione.
La risposta è negativa.
In primo luogo, è inconferente il richiamo operato nel quesito al disposto dell’art. 615, comma secondo, terzo periodo, c.p.c..
In relazione al procedimento di espropriazione presso terzi, la preclusione stabilita dall’art. 615 c.p.c. (e la correlata deroga in caso di fatti sopravvenuti) è testualmente riferita ai provvedimenti di vendita ed all’assegnazione disposti «a norma dell’art. 552 c.p.c.», cioè resi a seguito di pignoramento di beni mobili di proprietà del debitore ma in possesso del terzo pignorato, mentre nel caso de quo si versa in una fattispecie di assegnazione seguente a pignoramento di crediti, specificamente regolata dalla disposizione dell’art. 553 del codice di rito.
Ma valenza decisiva nel senso di escludere l’ammissibilità della opposizione all’esecuzione nella vicenda narrata riveste la considerazione della natura e della efficacia dell’ordinanza di assegnazione di crediti.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di nomofilachia, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c.:
- dal punto di vista sostanziale determina il trasferimento del bene staggito (in guisa di cessione coattiva del credito con efficacia pro solvendo) dal debitore esecutato al creditore assegnatario;
- dal punto di vista processuale, rappresenta l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, sicchè dal momento della sua pronuncia (e non già della sua attuazione, che può essere anche differita nel tempo, come nel caso di crediti periodici) è impedita al debitore l’esperibilità del rimedio dell’opposizione all’esecuzione, non essendo nemmeno configurabile un’opposizione avverso un’esecuzione oramai esaurita (ex plurimis, Cass. 24/02/2011, n. 4505; Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass. 28/02/2006, n. 4507; Cass., 5/04/2001, n. 5077).