L' esperto risponde

Pignoramento

IMMOBILIARE PIGNORAMENTI SUCCESSIVI PARZIALE IDENTITA’ DEI BENI PIGNORATI UNIONE DEI PIGNORAMENTI LEGITTIMITA'

L'esperto risponde alla domanda:

Siamo di fronte a due pignoramenti che sulla base di due diversi creditori procedenti hanno dato luogo in un primo momento a due esecuzioni distinte. Il 2° pignoramento è stato compiuto (in data 14/10/2004) non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita in relazione al pignoramento anteriore (15/04/2015) e il Giudice ha disposto l’unificazione delle due distinte procedure in un unico procedimento, in cui confluiscono tutti i beni pignorati. I due pignoramenti non colpiscono esattamente gli stessi beni: il 2° pignoramento ha colpito sia i beni oggetto del 1° pignoramento (n. 2 beni) sia beni diversi (n. 7 beni). L’unificazione in un unico processo è comunque corretta?

Il codice di procedura civile conosce e regola con l’istituto del pignoramento successivo l’ipotesi di una pluralità di pignoramenti eseguiti in tempi differenti sullo stesso bene.

L’art. 493, comma secondo, c.p.c., contenuto nel capo dedicato ai principi generali dell’espropriazione forzata, dispone che «Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori».

In base a questa norma, di valenza generale, l’esecuzione di un pignoramento su di un bene non esclude la possibilità che esso sia nuovamente assoggettato ad espropriazione ad opera di un diverso o anche del medesimo creditore, sulla base di un differente o dello stesso titolo esecutivo, con un secondo pignoramento che avrà efficacia autonoma ed indipendente dal primo, cioè a dire non sarà condizionato dalla eventuale invalidità o inefficacia di quest’ultimo.

Nella descritta evenienza di pignoramenti successivi, l’esigenza primariamente perseguita dal legislatore è la unificazione delle procedure originate dai plurimi pignoramenti, al duplice scopo di evitare che l’unico bene sia oggetto di più vendite o assegnazioni forzate (e, quindi, di ingenerare conflitti tra più acquirenti dell’unico bene) e di realizzare la par condicio creditorum sul ricavato della (unica) vendita della res staggita.

In relazione alla varie tipologie di espropriazione vari sono i meccanismi attraverso i quali si realizza l’effetto, discendente direttamente dalla legge (cioè non richiedente, di regola, un provvedimento del giudice), dell’unificazione dei pignoramenti.

Con riferimento all’espropriazione di beni immobili, l’art. 561 c.p.c. disegna il seguente congegno: il conservatore che nel trascrivere un atto di pignoramento riscontri l’esecuzione di un precedente pignoramento in danno del debitore e sugli stessi beni, ne fa menzione nella nota che restituisce; l’atto di pignoramento con la nota di trascrizione (e gli ulteriori documenti necessari per la iscrizione a ruolo) viene depositato in cancelleria ed inserito direttamente nel fascicolo formato in base al primo pignoramento.

Allorquando per qualsiasi ragione detto automatico meccanismo non operi (ad esempio, se il creditore iscriva a ruolo il secondo pignoramento prima della restituzione della nota di trascrizione da parte del conservatore), spetta al giudice dell’esecuzione di provvedere di ufficio alla riunione delle procedure, con atti di espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo (Cass. 20 dicembre 1985, n. 6549).

Tanto premesso, il quesito proposto interroga sulla correttezza della unificazione delle procedure in un caso di parziale identità oggettiva del compendio pignorato, cioè a dire quando il secondo pignoramento abbia un oggetto più ampio, per aver colpito non soltanto gli immobili già staggiti ma anche altri.

La risposta alla domanda è sicuramente positiva, proprio sulla scorta dell’individuata ratio sottesa alla unione dei pignoramenti.

Come affermato dalla unanime dottrina, la unificazione delle procedure postula l’identità oggettiva dei beni pignorati, ma non richiede che tale identità sia piena o completa, talchè se il pignoramento successivo (tempestivamente compiuto) colpisca beni ulteriori rispetto a quelli già staggiti nella prima procedura, l’esecuzione, anche con riguardo ai beni non pignorati ab origine,  si svolge in un unico processo.

Nella giurisprudenza di legittimità, la questione non risulta mai essere stata posta come oggetto centrale di ricorso; tuttavia la necessaria unificazione in caso di pignoramento successivo con parziale identità di oggetto, è stata affermata, in una peculiare vicenda, da Cass. 23 febbraio 2007, n. 4213, la quale ha chiarito che «in riferimento all'esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 c.p.c., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p.c., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato»

 

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