L' esperto risponde

Pignoramento

IMMOBILE IN COMUNIONE LEGALE - ESECUZIONE SULLA QUOTA - SUCCESSIVI PIGNORAMENTI - SEPARAZIONE INTERVENUTA DURANTE L'ESECUZIONE

L'esperto risponde alla domanda:

Nell'anno 2012 è stato promosso pignoramento immobiliare su bene in comunione legale per la sola quota del coniuge obbligato.

Successivamente, alla predetta procedura sono stati riuniti ulteriori due procedure,una intrapresa in danno dell'altro coniuge per debito sul quale grava ipoteca volontaria e l'altra promossa dall'istituto di credito che ha concesso il mutuo ipotecario per l'acquisto da parte di entrambi i coniugi del predetto immobile oggetto di esecuzione.

Nell'anno 2016 è intervenuta separazione dei coniugi, in seguito alla quale il predetto immobile veniva assegnato alla coniuge affidataria della minore.

Stante l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, del bene in comunione legale deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza pena l'inefficacia dello stesso, chiedo se sia opportuno presentare istanza di autorizzazione per l'estensione del pignoramento e rinnovazione dello stesso al fine di evitare la dichiarazione di nullità e inefficacia della procedura intrapresa dal primo creditore procedente.

Come correttamente rilevato, il pignoramento compiuto dal creditore personale di uno dei coniugi del bene in comunione legale deve essere eseguito sull’intero immobile e non già sulla quota (giuridicamente inesistente) di ciascun coniuge: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016).

Devono dunque reputarsi invalidi il primo e il secondo pignoramento, egualmente – ma inammissibilmente – compiuti sulle “quote” di ciascuno dei coniugi.

Al contrario, il terzo pignoramento “regge” la procedura perché l’intero cespite è stato sottoposto ad esecuzione (peraltro, con titolo nei confronti di entrambi i coniugi), il che supera le problematiche della comunione legale).

Lo svolgimento in unico processo delle tre procedure (ex art. 561 c.p.c.) consente la prosecuzione dell’esecuzione forzata sul bene, senza che assumano rilievo né la successiva separazione personale tra i coniugi – che scioglie la comunione legale con effetti ex nunc (quindi, irrilevanti per i creditori) – né l’assegnazione della casa familiare posteriore al pignoramento e, comunque, inopponibile al creditore ipotecario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016).

I pignoramenti invalidi non possono essere sanati da una impropria “estensione” per ordine del giudice (peraltro, privo del potere di disporla in questo frangente): i creditori interessati dovrebbero, perciò, effettuare un nuovo pignoramento (stavolta dell’intero) ripartendo ab ovo e, cioè, dalla sua notificazione.

Tuttavia, tale attività sarebbe inutilmente defatigatoria posto che lo svolgimento in unico processo con la procedura intrapresa dal creditore ipotecario impedisce la chiusura dell’esecuzione; l’improduttività di effetti conseguente all’invalidità dei primi due pignoramenti suggerisce, piuttosto, di spiegare intervento per partecipare alla distribuzione del ricavato.

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