L'esperto risponde alla domanda:
In una procedura esecutiva il creditore procedente, creditore di Tizio (deceduto prima della notifica del precetto), pignora il bene immobile in titolarità dei chiamati all’eredità: Caio, Sempronio e Mevio, per la quota di 1/3 ciascuno secondo le risultante catastali.
Nella relazione iniziale il delegato evidenzia un difetto di continuità della trascrizione ex art. 2650 c.c.: in particolare, emerge la trascrizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte di Caio e Sempronio (diventati eredi), mentre a favore di Mevio non risultano atti trascrivibili ex art. 2648, comma 3, c.c., né sono noti atti che implichino accettazione tacita.
Il procedente, dunque, esperisce un’actio interrogatoria nei confronti di Mevio che si conclude con la rinuncia all’eredità.
La rinuncia all’eredità da parte di uno degli esecutati determina un accrescimento automatico delle quote in capo agli altri eredi facendo salvo il pignoramento che colpisce l’intero oppure il pignoramento è errato e va rifatto per le quote corrette?
Sulle questioni poste dal quesito non constano specifici precedenti giurisprudenziali.
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Nel caso in esame, l’art. 522 c.c. disciplina gli effetti indiretti della rinunzia in caso di successioni ab intestato, costituiti dalla devoluzione della quota rinunciata secondo i principi generali – successione per rappresentazione dei discendenti di colui che ha rinunziato (artt. 467 ss. c.c.) ovvero devoluzione agli ascendenti, (art. 571, ultimo comma, c.c.) – e, solo se non sia possibile la successione dei soggetti anzidetti, devoluzione a favore dei chiamati a concorrere con il rinunziante.
In mancanza di discendenti o ascendenti del rinunziante, questi ultimi vedranno di conseguenza la propria quota proporzionalmente “accresciuta” in forza di una devoluzione automatica – posto che, secondo l’opinione dottrinale, non occorre una specifica accettazione da parte dei chiamati che abbiano già accettato l’eredità (coeredi) – e con effetti risalenti all’apertura della successione .
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Per effetto della rinuncia, dunque, il bene – originariamente pignorato in danno di Caio, Sempronio e Mevio per quote di 1/3 ciascuno – viene devoluto ai coeredi Caio e Sempronio per quote di 1/2 ciascuno.
È arduo ipotizzare un’invalidità originaria del pignoramento compiuto nei confronti di Caio e Sempronio, in quanto all’epoca dell’atto il creditore era legittimato ad agire nei confronti dei chiamati, ferma restando l’esigenza di ripristinare la continuità delle trascrizioni entro l’udienza ex art. 569 c.p.c. (come prescritto da Cass. 26/5/2014, n. 11638).
Possono formularsi tre possibili soluzioni della vicenda:
1) Secondo una prima ipotesi l’automaticità dell’accrescimento si riverbererebbe anche sul pignoramento, ex se esteso alla maggiore quota di ciascuno degli esecutati (come accade – ad esempio – quando viene pignorata la nuda proprietà e l’usufrutto si estingue in corso di procedura).
Conseguentemente, il giudice dovrebbe porre in vendita l’intero bene, in danno di Caio e Sempronio, e rigettare l’istanza di vendita nei confronti di Mevio.
Tuttavia, l’assimilazione tra l’estinzione del diritto reale minore e l’accrescimento del coerede non appare calzante, poiché nel primo caso l’oggetto dell’espropriazione è pur sempre la proprietà (la nuda proprietà non è nel catalogo dei diritti reali) su un certo bene seppure compressa da un altrui diritto reale minore (che viene meno), mentre nella fattispecie in esame l’estensione riguarda i beni non originariamente colpiti dal pignoramento (non va dimenticato che da una ricerca nei registri immobiliari – su base personale – risulterebbe un gravame trascritto contro Caio, Sempronio e Mevio, ognuno proprietario per quota di 1/3).
2) Secondo un’altra teoria, perciò, al creditore spetterebbe l’onere di effettuare un nuovo pignoramento in danno dei predetti coeredi Caio e Sempronio aggredendo il bene per quote di 1/2 ciascuno.
In difetto, il giudice non potrebbe provvedere sull’istanza di vendita (e, anzi, dovrebbe rigettarla) poiché il pignoramento avrebbe avuto, sebbene ex post, l’effetto di frazionare la proprietà del bene, colpito per 2/6 in danno di Caio, per 2/6 in danno di Sempronio e non sottoposto ad esecuzione per le restanti quote di Caio e Sempronio per 1/6 ciascuno.
Anche tale soluzione presta il fianco a critiche perché, pur fondandosi sulla retroattività dell’acquisto di Caio e Sempronio al momento dell’apertura della successione, perverrebbe al risultato di inficiare ex post un pignoramento valido.
3) Proprio sulla scorta dell’effetto di “cristallizzazione” (giuridica) del bene impresso col pignoramento si fonda una terza soluzione. È noto, infatti, il principio secondo cui ogni acquisto o atto dispositivo successivo al perfezionamento del pignoramento non spiega effetti nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo esecutivo (artt. 2913 ss. c.c.).
Muovendo da tale presupposto, la retroattività dell’acquisto di Caio e Sempronio al tempo della morte del de cuius lascerebbe insensibile l’esecuzione intervenuta prima dell’accrescimento.
Conseguentemente, l’espropriazione dovrebbe proseguire sulle originarie quote di 2/3 pignorate in danno dei predetti coeredi, restando irrilevante l’acquisto a loro favore dell’ulteriore quota di 1/3 oggetto di rinuncia di Mevio.
Anche tale soluzione non è del tutto scevra da critiche: infatti, sarebbe di difficile applicazione l’art. 600 c.p.c. che impone – quale naturale sviluppo di una espropriazione di beni indivisi (così Cass. 20817/2018) – il giudizio di divisione endoesecutiva (nella fattispecie prospettata, il giudizio di divisione dovrebbe svolgersi tra Caio e Sempronio, proprietari di 2/3 del compendio, e gli stessi Caio e Sempronio, proprietari dell’altra quota di 1/3 della medesima massa).