L'esperto risponde alla domanda:
In una procedura esecutiva mobiliare, a seguito di un accordo col creditore il debitore ha pagato la somma pattuita.
Tuttavia, la rinuncia agli atti esecutivi è stata depositata tardi – cioè, alle ore 9.32 – e alle 10 il bene pignorato è stato venduto in quanto non era pervenuto il provvedimento di estinzione, malgrado i tentativi telefonici del difensore di illustrare la situazione e far slittare le operazioni di vendita.
Ne risponde solo controparte o anche l'istituto di vendite giudiziarie?
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dal pignoramento in applicazione dell’art. 1200 c.c. che riguarda “ogni vincolo che comunque limiti la disponibilità” dei beni del debitore (e, quindi, anche il pignoramento).
La liberazione dal vincolo non si determina, però, immediatamente perché l’estinzione dell’obbligazione del debitore non riverbera automatico effetto sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cui chiusura occorre necessariamente l’intervento giudiziale.
Nell’espropriazione forzata, dunque, il consenso del creditore ex art. 1200 c.c. prende la forma dell’atto processuale codificato dall’art. 629 c.p.c. e, cioè, della rinunzia agli atti esecutivi.
“Il creditore che abbia ingiustificatamente rifiutato il proprio consenso alla liberazione del debitore con le forme della rinuncia agli atti esecutivi soggiace a responsabilità risarcitoria, eventualmente anche ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass., Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017).
La stessa pronuncia di legittimità ora menzionata afferma che “l’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa” e, perciò, una volta depositata la rinuncia, il processo deve reputarsi chiuso all’intervento di altri creditori (così Cass. 27545/2017; in senso contrario, la più risalente Cass. 6885/2008).
Tuttavia, come già esposto, l’arresto del processo non è immediato, perché residuano varie attività da compiere (esemplificativamente e non esaustivamente, la liquidazione dei compensi degli ausiliari, l’emissione dei provvedimenti per la liberazione dei beni, ecc.).
Inoltre, dell’estinzione deve essere data notizia agli ausiliari del giudice dell’esecuzione e, tra questi, al commissionario incaricato della vendita, il quale non può sottrarsi ai compiti ad esso affidati se non per disposizione dell’autorità giudiziaria.
Venendo alla risposta al quesito, la responsabilità della perdita del bene conseguente ad una vendita che non si sarebbe dovuta tenere (e che, ciononostante, ha comportato l’acquisto della cosa mobile da parte dell’aggiudicatario, anche per effetto dell’art. 1153 c.c.) deve essere attribuita al creditore, il quale ha intempestivamente depositato la rinuncia agli atti (Cass. 27545/2017 riguarda una fattispecie analoga verificatasi in un’esecuzione immobiliare).
Al contrario, l’avere proseguito la vendita non pare costituire fonte di responsabilità dell’istituto di vendite giudiziarie, tenuto a dare corso alle attività di commissionario sino a diverso ordine del giudice dell’esecuzione.