L' esperto risponde

Pignoramento

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN DANNO DI ENTE PUBBLICO DICHIARAZIONE DEL TERZO RIFERITA AI VINCOLI DI INDISPONIBILITA' - VALENZA

L'esperto risponde alla domanda:

In una procedura di pignoramento presso terzi per crediti vantati contro ente pubblico il terzo pignorato (banca tesoreria ente) dichiara che a saldo vi è la somma di euro 4.765,00, di cui euro 2.413,00 resi indisponibili per precedenti pignoramenti ed euro 2.352,00 oggetto di specifica destinazione dell'ente. Il g.e. non vuole assegnare le somme poichè non vi è capienza. Tenuto conto che la suddetta dichiarazione è sempre la stessa per diversi pignoramenti già precedentemente notificati, si può insistere nella richiesta di assegnazione?

 

La dichiarazione del terzo, riportata nel quesito, va distintamente esaminata nel suo duplice contenuto, ovvero:

(a) con riguardo all’importo di euro 2.352, indisponibili perché oggetto di specifica destinazione dell’ente pubblico esecutato;

(b) con riguardo all’importo di euro 2.413, indisponibili per “precedenti pignoramenti”.

Le somme di cui al punto (a) non possono essere assegnate.

Sebbene il quesito non specifichi la tipologia dell’ente pubblico esecutato (se Comune, Azienda Sanitaria o altro), dalla natura del terzo pignorato (istituto bancario tesoriere dell’ente) e dalla precisazione sulla destinazione delle somme a finalità dell’ente appare chiaro come si ricada in uno dei vincoli di impignorabilità previsti dalla legge a tutela delle pubbliche amministrazioni.

Rilevano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l’art.1, comma quinto, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), concernente le esecuzioni in danno di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

-  l’art.11, comma primo, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 68), concernente le esecuzioni in danno delle Regioni;

- l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. testo unico sull’ordinamento delle leggi sugli enti locali) concernente le esecuzioni in danno di vari enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane ed isolane, unioni di comuni, consorzi con partecipazioni di enti locali).

Le menzionate disposizioni, tutte più volte colpite da declaratorie di incostituzionalità da parte della Consulta, sanciscono (con lievi e qui non rilevanti differenze) la non aggredibilità in executivis delle somme di competenza dei citati enti locali destinate a specifiche finalità ritenute prioritarie (il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari, l’espletamento dei servizi indispensabili dell’ente), somme nell’entità quantificate da delibere periodicamente adottate dall’organo esecutivo dell’ente, purchè dall’adozione delle predette delibere non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell’ente.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella procedura di espropriazione presso terzi la impignorabilità delle somme destinate a servizi pubblici essenziali, in quanto finalizzata a salvaguardare interessi di natura pubblicistica, costituisce oggetto di rilievo officioso del giudice dell’esecuzione che concorre con il potere di deduzione dell’ente esecutato mediante opposizione all’esecuzione.

Al fine di assicurare l’effettività della facoltà di rilievo ex officio della situazione di impignorabilità, la S.C. valorizza la funzione del terzo pignorato, evocato quale tesoriere dell’ente pubblico esecutato, e richiede pertanto da quest’ultimo una dichiarazione di quantità dal contenuto complesso, siccome idonea a consentire l’esercizio dei poteri officiosi del g.e.; precisamente richiede che il terzo pignorato: indichi puntualmente il cd. saldo creditore, ovvero l’esatto ammontare delle somme di pertinenza della P.A. esecutata giacenti in tesoreria; rappresenti l’esistenza della delibera di destinazione delle somme ad impieghi protetti nonché ogni altra circostanza utile ai fini dell’accertamento della fattispecie di impignorabilità, quali ad esempio la giacenza di somme eccedenti quelle vincolate (così, specificamente, Cass. 16/09/2008, n. 23727; Cass., 27/05/2009, n. 12259; Cass., 26/03/2012, n. 4820).

Sulla scorta di quanto illustrato, nel caso in esame per effetto della dichiarazione del terzo pignorato (dalla quale si evince la destinazione delle somme dell’ente a finalità protette) il giudice dell’esecuzione è tenuto a rilevare l’impignorabilità delle somme e a disattendere in parte qua l’istanza di assegnazione.

Diverso discorso merita la dichiarazione nella parte sub (b).

In forza della disposizione di carattere generale di cui all’art. 493, comma secondo, c.p.c., l’esecuzione di uno o più pignoramenti sulle somme dell’ente non esclude la possibilità che le stesse siano nuovamente assoggettate ad espropriazione ad opera di un diverso o anche del medesimo creditore, sulla base di un differente o dello stesso titolo esecutivo, con successivi pignoramenti che avranno efficacia autonoma ed indipendente dai precedenti, cioè a dire non saranno condizionati dalla eventuale invalidità o inefficacia di questi.

Nella descritta evenienza di pignoramenti successivi, l’esigenza primariamente perseguita dal legislatore è la unificazione delle procedure originate dai plurimi pignoramenti, al duplice scopo di evitare che l’unico bene sia oggetto di più vendite o assegnazioni forzate e di realizzare la par condicio creditorum attraverso il concorso di tutti i creditori sull’unica res staggita.

Nella espropriazione presso terzi, il meccanismo apprestato dal legislatore per realizzare la predetta finalità è descritto nell’art. 550 c.p.c. che fa obbligo al terzo pignorato di indicare, con la dichiarazione di quantità, i pignoramenti già eseguiti presso di lui aventi ad oggetto i medesimi crediti o le stesse somme.

In conseguenza di una dichiarazione del genere, le procedure espropriative presso terzi dovranno di ufficio essere riunificate, al fine di provvedere alla soddisfazione di tutti i creditori concorrenti con la distribuzione delle somme staggite secondo l’ordine dei privilegi oppure, in mancanza di questi ed in caso di incapienza degli importi pignorati, con riparto proporzionale tra i creditori tempestivi (individuati secondo il criterio fissato dall’art. 551 c.p.c.) e, su quanto sopravanza, tra i creditori tardivi.

Nella vicenda prospettata, la dichiarazione del terzo dovrebbe contenere l’indicazione specifica (con precisazione anche dei creditori pignoranti) dei precedenti pignoramenti eseguiti sulle stesse somme; se ciò non fosse accaduto, il giudice dell’esecuzione è tenuto - anche su sollecitazione del creditore procedente - a richiedere integrazioni e chiarimenti al terzo pignorato; all’esito, va disposta la riunificazione delle procedure e la distribuzione delle somme con le modalità sopra chiarite.

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