L' esperto risponde

Custodia

IMMOBILE PIGNORATO CONDOTTO IN LOCAZIONE OMESSA RISCOSSIONE DEI CANONI PROCEDURA ESTINTA -  RESPONSABILITA' DEL CUSTODE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO

L'esperto risponde alla domanda:

Sono stata oggetto quale debitrice di una causa esecutiva x espropriazione immobiliare, immobili con contratti di locazione regolarmente registrati, con opposizione la causa e' stata estinta , ho scoperto che i canoni non sono stati puntualmente riscossi da parte del Custode. E' responsabile per i danni che mi sono stati fatti?

In base alla generale previsione dell’art. 2912 cod. civ. «il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata»: il vincolo del pignoramento finalizzato alla soddisfazione dei creditori si estende ipso iure alle utilità accessorie espressione della potenzialità economica del bene, costituite, in primo luogo, dai frutti civili del bene, definiti dall’art. 820, comma 2, cod. civ., come «quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», tra cui è espressamente incluso «il corrispettivo delle locazioni».

Poiché la maturazione dei frutti civili avviene giorno per giorno in ragione della durata del diritto, i canoni di locazione successivi al pignoramento devono essere acquisiti alla procedura esecutiva (cfr. Cass., 25/9/2006, n. 20764).

La legittimazione alla riscossione dei canoni locatizi spetta esclusivamente al custode dell’immobile pignorato: tale attività rientra infatti tra i compiti di gestione ed amministrazione della res staggita, tipicamente devoluta, a mente dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., al custode (secondo autorevole opinione dottrinale senza nemmeno necessità di autorizzazione giudiziale).

In prima battuta, e precisamente dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il debitore esecutato è costituito custode ex lege dell’immobile pignorato (art. 559, comma primo, c.p.c.) : soltanto spendendo detta qualità, egli può pretendere e ricevere il pagamento dei canoni nonché esercitare le azioni nei confronti del locatario (da ultimo, Cass. 28/3/2018, n. 7748).

Dopo la sostituzione dell’esecutato nella custodia e la nomina di un custode giudiziario, la legittimazione a riscuotere i canoni compete unicamente a quest’ultimo: il conduttore che abbia acquisito contezza della nomina del custode giudiziario (ad esempio, in occasione di un accesso di quest’ultimo presso l’immobile pignorato) è tenuto a versare i canoni esclusivamente a detto custode, ferma restando l’efficacia liberatoria di eventuali pregressi pagamenti in buona fede eseguiti nelle mani del locatore-proprietario quale creditore apparente (in proposito, Cass. 11/7/2017, n. 17044).

I canoni così acquisiti compongono, per espressa disposizione dell’art. 509 cod. proc. civ., la massa attiva da distribuire tra i creditori; in ipotesi di estinzione o chiusura anticipata della procedura anteriormente alla vendita dell’immobile, invece, detti canoni, al pari di ogni altro bene pignorato, devono essere restituiti al debitore esecutato, locatore dell’immobile, il quale riacquista il potere iure proprio (cessando l’ufficio della custodia con la conclusione del procedimento) di riscuotere eventuali canoni ancora dovuti dal conduttore.

Il quesito prospettato concerne la esperibilità da parte del debitore esecutato (a procedura esecutiva conclusa per accoglimento di opposizione) di un’azione di responsabilità nei confronti del custode per mancata riscossione dei canoni locatizi.

Rinviando allo scritto di Andrea Mereu (rinvenibile qui: (http://www.inexecutivis.it/approfondimenti/il-custode-giudiziario-nelle-procedure-esecutive-immobiliari/) per ogni approfondimento sulla figura giuridica del custode giudiziario, è sufficiente qui ribadire che il custode giudiziario è civilmente responsabile per i danni arrecati all’aggiudicatario del bene pignorato o al debitore cui l’immobile sia restituito (nonché, più in generale, alle parti del procedimento di esecuzione) qualora, nell’espletamento del suo incarico, non abbia osservato gli obblighi e i divieti impostigli dalla legge o dal giudice o, comunque, non abbia operato con la diligenza del buon padre di famiglia, parametro previsto espressamente dall’art. 67 c.p.c. (sebbene, per il custode professionale, possa essere invocato il più rigoroso parametro ex art. 1176, comma 2, c.c.).

Orbene, non è dubbio che il custode giudiziario che ometta la riscossione dei canoni locatizi dell’immobile staggito palesemente manchi all’obbligo di amministrazione del bene nascente dall’art. 560 c.p.c., con contegno contrario alla diligenza dovuta.

Tuttavia, perché possa configurarsi responsabilità risarcitoria in favore del debitore esecutato è altresì necessario che quest’ultimo abbia effettivamente patito un pregiudizio.

A tal fine non appare sufficiente la mancata riscossione dei canoni da parte del custode giudiziario alle scadenze previste dalla legge o dal contratto, potendo il debitore esecutato, dopo la chiusura della procedura espropriativa, richiedere il pagamento delle pigioni (anche pregresse) al conduttore.

Occorre dunque una effettiva e concreta lesione del diritto alla riscossione del debitore cagionata dal contegno del custode, il che si verifica quando tale diritto si sia estinto per decorso del termine (quinquennale ex art. 2948 c.c.) di prescrizione per colpa del custode giudiziario, inerte finanche nel formulare richieste (con atto idoneo ad interrompere la prescrizione) di pagamento al conduttore dell’immobile pignorato.

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