L'esperto risponde alla domanda:
In merito alle liste dei professionisti delegabili di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c., vorrrei chiedere se ritenete possibile che un professionista si iscriva negli elenchi di più Tribunali. A mio modesto avviso, il diffuso favor interpretativo ispirato al principio libera circolazione dei servizi contrasta con la natura pubblicistica dell’incarico di cui all'art. 591 bis c.p.c. nonchè al richiamo posto nell'art. 179 ter nella parre in cui stabilisce che "per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili". Tali articoli delle disposizioni attuazione concernono i consulenti tecnici dei giudici e, in particolare, l'art. 15 (iscrizione all'albo) dispone al secondo comma che "nessuno può essere iscritto in più di un albo". Vorrei conoscere le vostre riflessioni sul punto ed in particolare su chi sia eventualmente competente a verificare il rispetto di tale norma, vista anche la mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe disciplinare la materia).
La risposta al quesito impone una preliminare precisazione.
La disciplina dell’elenco dei professionisti delegasti, dettata nell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., è stata oggetto di una profonda e radicale modifica, operata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 119, che ha completamente riscritto la citata norma.
Le novellate disposizioni troveranno tuttavia applicazione soltanto dopo dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia – da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (termine abbondantemente scaduto) – relativo agli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma primo, disp. att. c.p.c.); sino a tale momento “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter nel testo vigente prima” della modifica normativa (art. 5-bis, comma quinto, legge n. 119 del 2016).
Con circolare dell’11 gennaio 2018 il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha comunicato che “in attesa quindi dell’emanazione del richiamato decreto ministeriale, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione” di altri professionisti, in presenza dei requisiti prescritti dalla formulazione della norma anteriore alla novella del 2016, da considerarsi tuttora applicabile.
Ciò premesso, secondo la regolamentazione oggi ancora vigente, le modalità di formazione dell’elenco dei professionisti delegabili sono le seguenti.
La procedura si avvia con la comunicazione, da parte del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell’ordine degli avvocati e del Consiglio dell’ordine dei commercialisti, da effettuarsi ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali, degli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di immobili. In altri termini, ciascun Consiglio dell’Ordine procede alla raccolta delle dichiarazioni di interesse e disponibilità a svolgere l’incarico di delegato manifestate dai propri aderenti (dichiarazioni facoltativamente corredate da schede informative, ovvero una sorta di curriculum, predisposte dai singoli professionisti); sulla base dei nominativi acquisiti e senza operare attività di selezione comunica ai Presidenti dei vari Tribunali.
Il Presidente del Tribunale, ricevuti gli elenchi dai vari Consigli degli Ordini, forma l’elenco dei professionisti (che è unico, potendo soltanto per ragioni di opportunità essere distinto per categorie professionali), senza svolgere alcun controllo di merito ma una verifica di mera legittimità formale (ad esempio, evitare l’inserimento di professionisti già cancellati); di poi, lo trasmette, unitamente a copia delle schede informative, ai giudici dell’esecuzione, cui unicamente spetta la scelta del professionista.
Venendo al quesito specifico, dirimente valenza assume il disposto dell’art. 591-bis c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice dell’esecuzione “delega un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.”.
Come appare evidente dalla formulazione letterale trascritta, ed in specie dalla collocazione dell’avverbio “preferibilmente”, inserito prima delle disgiuntive che introducono le altre due categorie di delegabili (“ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista”), il criterio preferenziale di ubicazione della sede all’interno del circondario è riferito solo alla categoria professionale dei notai e non anche agli avvocati ed ai commercialisti.
La norma attribuisce un limitato potere discrezionale al giudice dell’esecuzione nella nomina, quale delegato, di un notaio, da compiersi valutando, caso per caso, l’opportunità e la convenienza di ricorrere alla nomina di un notaio avente sede al di fuori del circondario.
Occorre, al riguardo, tener presente la specifica ed inderogabile disciplina della legge notarile: la legge 24 marzo 2012 n.27, infatti, stabilisce che i notai possono operare in tutto il territorio che appartiene al distretto di Corte di Appello nel cui ambito è collocata la sede loro assegnata. Per cui deve reputarsi che la nomina di notaio sedente fuori dal circondario del Tribunale delegante possa avvenire a condizione che il notaio delegato appartenga a sua volta ad un distretto di Corte di Appello che comprenda il circondario del Tribunale delegante; limite spaziale invalicabile, dacchè al di fuori del distretto di appartenenza il notaio non può prestare il proprio ministero, pena la nullità assoluta dell’atto compiuto.
Ulteriore questione riguarda la differenziazione di disciplina tra notai ed altri delegati.
Come si è accennato, l’art.591 bis c.p.c. non identifica limitazioni per la scelta dei professionisti nelle categorie degli avvocati e dei commercialisti: pertanto, in difetto di espressa e specifica previsione, avvocati e commercialisti possono richiedere al proprio Consiglio dell’Ordine di essere iscritti negli elenchi di più Tribunali, anche diversi da quelli di ubicazione del domicilio professionale; il Presidente del Tribunale è tenuto ad includere nell’elenco anche professionisti aventi domicilio fuori dal circondario dell’Ufficio; il giudice dell’esecuzione può nominare delegato un avvocato o un commercialista senza alcuna limitazione territoriale.
Come autorevolmente osservato, il motivo della diversità di trattamento va ricercato nel fatto che “mentre il notaio può legittimamente esercitare le sue funzioni istituzionali soltanto nel distretto di appartenenza (art. 27 cpv., legge not.), l’avvocato e il commercialista, ancorché iscritti in un consiglio territoriale del rispettivo ordine, possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale”.
La circostanza che la legge abbia dettato un parametro spaziale di preferenza nella scelta del solo notaio e non anche per avvocati e commercialisti non esclude peraltro che analogo criterio possa trovare di fatto rilievo ed applicazione nel momento della selezione operata dal giudice dell’esecuzione, orientandone la scelta e facendogli preferire un avvocato o un commercialista avente sede all’interno del circondario.
Il limite del circondario (espressamente sancito solo per i notai) trova la sua ratio nella esigenza di vicinanza tra la sede del giudice dell’esecuzione e quella del delegato, in considerazione del controllo del primo sull’attività del secondo e della convenienza per le parti della procedura di una prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni di vendita.
Può pertanto affermarsi che il criterio della vicinanza della sede del delegato abbia una portata precettiva più generale (come sembra potersi desumere anche dal fatto che il luogo “di presentazione delle offerte, ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto” integra uno degli elementi essenziali del programma della vendita e del contenuto direttivo della delega, la cui determinazione viene espressamente rimessa al giudice dell’esecuzione), tale da poter valere - come parametro tuttavia di mera opportunità e non come limitazione cogente - anche per avvocati e commercialisti e da influenzare la selezione anche di queste categorie professionali.
Sulle considerazioni sin qui espresse non spiega alcuna incidenza la previsione (menzionata nel quesito) dell’art. 179-ter, quinto comma, disp. att. c.p.c. nella parte in cui richiama l’applicazione “per quanto non disposto diversamente dal presente articolo” delle norme “di cui agli articoli 13 e seguenti”, ovvero delle norme che regolano l’albo dei consulenti tecnici di ufficio, strutturato su base rigorosamente territoriale: detta previsione è infatti contenuta nella novellata formulazione dell’art. 179-ter disp. att., non ancora vigente.
Il discorso svolto andrà rimeditato con la operatività del nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c., il quale configura l’istituzione di un vero e proprio albo dei professionisti e condiziona l’iscrizione (e la conferma) allo stesso al possesso di determinati requisiti (l’assolvimento di obblighi di formazione periodica), requisiti da valutarsi ad opera di una apposita Commissione istituenda presso ciascuna Corte di Appello.
La mancata emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia dettante la normativa di dettaglio, chiamata ad integrare le generiche previsioni del nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c., rende allo stato velleitaria ogni considerazione su future ed eventuali limitazioni territoriali all’esercizio dell’attività di professionista delegato, occorrendo sul punto necessariamente verificare il contenuto della emananda normativa secondaria.