L'esperto risponde alla domanda:
Assisto una banca che in virtù di un contratto di finanziamento fondiario agrario (fatto tramite atto notarile) è creditrice ipotecaria nei confronti di un soggetto. Mi è stato notificato avviso ex art. 498 c.p.c. che i beni gravati dalla mia ipoteca sono oggetto di un'esecuzione da parte di un altro creditore. Posso intervenire nella procedura esecutiva in virtù dell'ipoteca volontaria concessa sui beni immobili oppure ho bisogno di introdurre prima un procedimento monitorio per ottenere un titolo esecutivo?
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie), il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali (tra cui, ad esempio, l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della terra).
Le operazioni di credito agrario avvengono, di solito, mediante l’utilizzo di un particolare titolo di credito (la cambiale agraria, avente natura di titolo causale, dacchè recante l’indicazione dello scopo del finanziamento, della garanzia che lo assiste e del luogo della iniziativa finanziata) e sono tutelate da peculiari privilegi legali sui beni mobili dell’impresa finanziata, analiticamente disciplinati dagli artt. 44 e 46 del T.U.B..
La speciale regolamentazione positiva del credito agrario ora sinteticamente descritta non esclude tuttavia che la concessione del finanziamento all’impresa agraria possa seguire lo strumento ordinario del mutuo assistito da ipoteca su beni immobili, in tal caso trovando attuazione le regole del credito fondiario (art. 44, ultimo comma, T.U.B.).
Nel caso prospettato con il quesito, per l’erogazione della somma è stato adoperato un mutuo in forma di atto pubblico notarile, atto che, in relazione alla obbligazione di somma di denaro con detto negozio generata, costituisce un tipico titolo esecutivo.
Senza necessità di esperire alcuna azione di condanna (nelle forme ordinarie o in via monitoria) il creditore in forza di siffatto mutuo può pertanto certamente spiegare intervento nella procedura di espropriazione immobiliare da altri intrapresa, acquisendo così, a mente dell’art. 500 c.p.c., il diritto di provocare i singoli atti di impulso dell’esecuzione e il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla espropriazione.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, nella vicenda in esame si tratta di credito assistito da ipoteca sull’immobile pignorato (si presume, nel silenzio del quesito, iscritta in epoca anteriore al pignoramento): al fine di non pregiudicare i diritti di prelazione (cioè a dire, al fine di consentire la collocazione privilegiata del credito secondo il grado ipotecario in sede di distribuzione), è dunque necessario che l’intervento sia svolto, ai sensi dell’art. 566 c.p.c., “prima della udienza prevista nell’articolo 596”.
Sulla esegesi di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la preclusione opera “dopo che l’udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all’adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l’udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio” (Cass., 31 marzo 2015, n. 6432) e che “nel processo esecutivo è precluso l’intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell’udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all’art. 596 cod. proc. civ.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l’approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso” (Cass., 08 giugno 2012, n. 9285; Cass., 28 dicembre 2012, n. 23993).