L' esperto risponde

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AMMISSIBILITA' O MENO - VENDITA TELEMATICA OFFERTA CONGIUNTA DI ACQUISTO OFFERTA A MEZZO PROCURATORE SPECIALE

L'esperto risponde alla domanda:

Nell'ambito della vendita telematica (sincrona - senza incanto), in base al DM 32/2015, è possibile presentare offerta formulata da più soggetti. In tal caso, uno degli offerenti firma digitalmente l'offerta mentre gli altri rilasciano procura al soggetto che l'ha sottoscritta. L'art. 571 cpc stabilisce invece che l'offerta - per la vendita senza incanto - può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore legale, escludendo di fatto la possibilità di presentazione tramite procura speciale (cosa che invece potrebbe avvenire secondo il citato decreto ministeriale). Alla luce di ciò, è possibile che vi sia un contrasto tra il DM e l'articolo del codice di procedura civile? Se si, troverebbe applicazione l'art. 571 cpc secondo il criterio della gerarchia delle fonti?

Il Decreto del Ministero di Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32 detta il “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile” indicato dall’art. 161-ter disp. att. c.p.c. come lo strumento di normazione secondaria (ispirato a principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure) necessario per la concreta ed effettiva attuazione delle vendite telematiche.

Nel disciplinare le forme di presentazione dell’offerta di acquisto in via telematica (unitariamente riferite alle tre tipologie di vendita: sincrona, sincrona mista e asincrona), l’art. 12, commi 4 e 5, prevede la ipotesi della offerta di acquisto formulata congiuntamente da più soggetti.

In tal caso, le citate disposizioni stabiliscono che:

a) all’offerta congiunta deve essere allegata procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica;

b) se l’offerta è presentata con sottoscrizione digitale, la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta;

c) in ogni caso, la procura di cui ai punti a) e b) va redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

La ratio delle descritte specifiche previsioni va individuata, a nostro avviso, nella necessità di risolvere difficoltà di natura pratico operativa afferenti la presentazione e la trasmissione in via telematica dell’offerta congiunta, cioè formulata da più persone, con le due modalità previste dal D.M. 32/2015.

Ed infatti:

- (ipotesi sub a) qualora l’offerta venga presentata senza firma elettronica a mezzo PEC-ID per la vendita telematica (ovvero quella particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 07/2005, n. 82, cd. Codice dell’amministrazione digitale), la norma esclude la necessità della trasmissione plurima della medesima offerta ad opera di ciascuno dei co-offerenti, ritenendo sufficiente la trasmissione mediante la PEC-ID di uno di essi, debitamente investito del relativo potere con procura notarile;

- (ipotesi sub b) qualora l’offerta sia digitalmente sottoscritta e inviata a mezzo PEC ordinaria (situazione allo stato unica configurabile, non risultando ancora il rilascio di PEC-ID per le vendite telematiche), la norma esclude la necessità della firma elettronica ad opera di tutti i co-offerenti, ritenendo sufficiente la sottoscrizione di uno di essi, previo conferimento di procura notarile da parte degli altri.

Come acutamente osservato nel quesito, siffatte disposizioni appaiono di difficile coordinamento con le norme codicistiche in tema di offerta nella vendita senza incanto, di cui – è bene sempre ricordarlo – la vendita telematica rappresenta una possibile declinazione, su opzione del giudice ex art. 569 c.p.c..

Nel definire la legittimazione all’offerta nella vendita senza incanto, l’art. 571 c.p.c. stabilisce infatti che “ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale”.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da autorevole dottrina, il riferimento testuale contenuto nell’art. 571 c.p.c. alla figura del “procuratore legale” dell’offerente deve oggi intendersi riferito a quella dell’ “avvocato” (giusta quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 27 del 1997), con la conseguente inammissibilità di offerte di acquisto formulate da mandatario munito di procura speciale non avvocato (Cass., 05/05/2016, n. 8951; in precedenza Cass. 12/04/1988, n. 2871), dovendosi altresì escludere una irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto (per la quale l’offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale) attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita.

Pur dando atto di opinioni che ritengono – anche alla luce del D.M. 32/2015 – l’ammissibilità di offerte senza incanto a mezzo procuratore speciale, a nostro avviso la chiara discrasia emergente dalla eseguita analisi va risolta, alla stregua dei principi che regolano i conflitti tra fonti normative, circoscrivendo la portata applicativa dell’art. 12 del D.M. 32/2015.

La natura di norma secondaria non sembra invero consentire di attribuire ad essa una valenza generale di riconoscimento della giuridica possibilità dell’offerta a mezzo procuratore speciale, nemmeno con riferimento al solo ambito della vendita con modalità telematica, giacché ciò si porrebbe in palese contrasto con la disposizione, di rango primario, dell’art. 571 c.p.c..

Muovendo dal rilievo che l’art.12 concerne, in parte qua, ipotesi in cui il soggetto che invii o sottoscriva l’offerta sia comunque un offerente anche in proprio (cioè un soggetto che manifesti anche una propria volontà di acquistare e non si limiti, come il procuratore speciale, a spendere il nome altrui), è preferibile ritenere che la speciale previsione di detto articolo riguardi soltanto le fattispecie di offerta congiunta e disciplini unicamente le modalità formali di perfezionamento e trasmissione della stessa al fine di dirimere problemi di compatibilità della offerta plurima con gli strumenti tipici della vendita telematica.

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