L' esperto risponde

Pignoramento

PRESSO TERZI CREDITI DI VALUTA ESTERA - AMMISSIBILITA'

L'esperto risponde alla domanda:

Domando se è possibile assegnare, in ambito di pignoramento presso terzi , crediti in valuta estera nella specie USD e CHF.

Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il pignoramento presso terzi ha ad oggetto cose mobili di proprietà del debitore ma in possesso di un terzo oppure crediti pecuniari che il debitore esecutato vanti nei confronti di un terzo (chiamato appunto debitor debitoris).

Il credito è inteso dal legislatore come un bene giuridico immateriale facente parte del patrimonio del debitore esecutato, suscettibile di valutazione economica, idoneo a soddisfare le pretese dei creditori agenti in executivis attraverso le duplici ed alternative modalità, regolate dall’art. 553 c.p.c., della trasformazione in denaro (con la vendita) o della attribuzione diretta in pagamento (con l’assegnazione).

In particolare, con l’assegnazione (ipotesi di gran lunga più diffusa nella prassi) si realizza una vicenda traslativa del credito assimilabile ad una cessione coattiva nella quale il debitore esecutato assume le vesti del creditore cedente (contra voluntatem), il terzo pignorato le vesti del debitore ceduto e il creditore assegnatario quelle del cessionario; si tratta, come chiarito dall’inciso “salvo esazione” contenuto nell’art. 553 c.p.c. di una cessione pro solvendo, talchè l’espropriazione in tal modo compiuta diverrà satisfattiva soltanto se, quando e nella misura in cui il terzo pignorato eseguirà la prestazione in favore del creditore assegnatario.

In applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale delle obbligazioni ex art. 2740 c.c., ogni tipo di credito pecuniario è, in linea tendenziale, assoggettabile ad espropriazione forzata: anche i crediti illiquidi, non esigibili in quanto sottoposti a termine o condizione, incerti ed eventuali, purchè muniti di capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile al momento dell’assegnazione (orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: così a partire da Cass., 11 luglio 1962, n. 1835; tra le tante, Cass., 15 marzo 2004, n. 5235; Cass., 10 settembre 2009, n. 19501; Cass., 13 luglio 2011, n. 15360).

Carattere derogatorio rispetto all’enunciato principio assumono le disposizioni positive (non suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica) che sanciscono limiti alla pignorabilità di determinati crediti, sulla base della valutazione, operata dal legislatore, della natura e della funzione degli stessi, finalizzati al soddisfacimento di interessi ritenuti preminenti rispetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Norma paradigmatica, in tal senso, è l’art. 545 c.p.c. che disciplina fattispecie di crediti assolutamente impignorabili (quali i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali) e fattispecie di crediti relativamente impignorabili, ovvero aggredibili esecutivamente soltanto in parte (in primis, i crediti per emolumenti retributivi e pensionistici).

Numerosi ed assai variegati sono poi i vincoli di impignorabilità previsti da disparate previsioni di legge a tutela delle pubbliche amministrazioni che rendono immuni dal pignoramento somme e crediti di enti pubblici destinati a specifiche finalità considerate prioritarie, in ultima analisi riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici essenziali, positivamente individuati (tra le tante norme, ad esempio, l’art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sugli enti locali).

Venendo al quesito proposto, nell’attuale ordito positivo non si rinviene alcuna disposizione che vieti o limiti la pignorabilità di crediti aventi ad oggetto prestazioni di somme di denaro espresse in valuta estera, i quali possono pertanto essere liberamente assoggettati ad espropriazione, senza che rilevi la ragione causale dell’obbligazione del terzo pignorato (più frequentemente, un rapporto di natura bancaria quale deposito et similia, ma anche altra fonte, negoziale oppure ex lege).

La riconosciuta possibilità dell’assegnazione di crediti in valuta estera richiede tuttavia due precisazioni.

Innanzitutto, il terzo pignorato è tenuto all’adempimento della prestazione con le medesime modalità previste dal rapporto obbligatorio corrente con il debitore esecutato (non modificabili dal provvedimento di assegnazione) e quindi ad eseguire il pagamento in favore del creditore assegnatario in valuta estera.

In secondo luogo, l’entità della soddisfazione del credito dell’assegnatario va commisurata al momento dell’effettivo adempimento da parte del terzo e determinata alla stregua del tasso ufficiale di cambio della valuta stabilito dalla Banca d’Italia  per il giorno del pagamento: il credito dell’assegnatario sarà soddisfatto (ed estinto) quindi sino a concorrenza dell’importo  quantificato in euro convertendo idealmente il valore della moneta straniera corrisposta dal terzo.

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